Ecobonus e bonus casa con cambio di destinazione d'uso
Il chiarimento del Fisco su Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus nel caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile dopo i lavori
La variazione di destinazione d’uso da edificio residenziale ad edificio non residenziale dopo l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia può comportare la perdita delle agevolazioni fiscali?
Detrazioni fiscali e cambio di destinazione d'uso: la parola al Fisco
Questo l’interessante quesito posto da un contribuente all'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito, con la risposta n. 611/2021, se sia possibile anche in questo caso utilizzare il bonus previsto dall'articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e il cosiddetto “Ecobonus”, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Nello specifico, l’istante, proprietario di un edificio in categoria catastale A/3, ha fatto presente che intende eseguire:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa o ristrutturazione edilizia);
- interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus).
Il contribuente inoltre afferma che al termine dei lavori l'appartamento verrebbe concesso in comodato, al coniuge, ai fini di utilizzarlo come studio professionale. E il dubbio è proprio sul cambio di destinazione d’uso: verrebbero meno le detrazioni?
Bonus ristrutturazioni: cambio di destinazione d’uso dopo i lavori
Il Fisco ha, quindi, precisato che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per effetto delle modifiche apportate da ultimo, dall'articolo 1, comma 58, lettera b), n.1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione:
- spetta nella maggiore misura del 50%;
- prevede un limite di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021;
- è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Ai fini della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali.
È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d'imposta anche in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo, ma non viceversa. Quindi, in questo caso specifico il cambio di destinazione d’uso in edificio non abitativo fa perdere l’agevolazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.
Ecobonus: cosa succede con il cambio di destinazione d’uso
Come stabilito dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i contribuenti possono usufruire di specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione, su edifici esistenti, di determinati interventi volti al contenimento dei "consumi energetici" (c.d. Ecobonus).
La detrazione d'imposta varia secondo l’intervento effettuato ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
A differenza della detrazione spettante per il bonus di riqualificazione del patrimonio edilizio, l'ecobonus si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non "residenziali".
Ciò significa che l’istante potrà fruire dell’Ecobonus, anche se al termine dei lavori la destinazione d’uso dell’immobile verrà modificata in unità non abitativa.
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