Ecobonus e Bonus Casa: online il portale Enea 2024

Nel portale Bonus Fiscali adesso è possibile inserire i dati sugli interventi che accedono al Bonus Casa e all'Ecobonus con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024

di Redazione tecnica - 29/01/2024

È stato aggiornato al 2024 il portale ENEA Bonus Fiscali, nel quale vanno inseriti i dati relativi agli interventi di efficienza energetica per i quali spettano le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e risparmio energetico (Ecobonus), con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024.

Portale Enea 2024: ok alla comunicazione degli interventi

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 310/2021), per il triennio 2022-2024 ha prorogato al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa).

I dati possono essere caricati sia dai beneficiari delle agevolazioni che da intermediari autorizzati e riguardano nel dettaglio la documentazione relativa agli interventi:

  • di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa), ex art.16 bis, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 917/86);
  • che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (Ecobonus).

L'accesso al portale e la successiva compilazione della comunicazione sono consentiti dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

Portale Ecobonus: interventi ammessi e aliquote di detrazione

All’interno del portale, Enea segnala gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie

 

Aliquota di detrazione

 

  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione classe A

50%

  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Caldaie condensazione classe a+ sistema termoregolazione evoluto
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a pdc
  • Coibentazione involucro
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi di building automation
  • Microcogeneratori

65%

Interventi su parti comuni dei condomini

(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

Interventi su parti comuni dei condomini

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro)

75%

Interventi su parti comuni dei condomini

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico)

80%

Interventi su parti comuni dei condomini

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico)

85%

Bonus facciate

interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio (terminato il 31.12.2022)

90% 2020-21

60% 2022

Portale Bonus casa: interventi da comunicare

È necessario trasmettere ad ENEA le informazioni sugli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Tra le spese sostenute vanno segnalate anche quelle per gli elettrodomestici che accedono al Bonus Mobili.

Riportiamo qui di seguito la tabella riepilogativa di ENEA con una sintesi degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis, comma 1, lettera f), del DPR 917/86, soggetti all’obbligo di invio al portale:

Componenti e tecnologie

Tipo di intervento

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
  • teleriscaldamento;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio (Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati).

  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici
  • asciugatrici

Bonus Casa ed Ecobonus: entro quando va fatta la comunicazione ad ENEA?

La trasmissione di dati e documenti va fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dove per “data di fine lavori” si intende:

  • la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori;
  • se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale;
  • se prevista, la data della dichiarazione di conformità.

Nel caso degli elettrodomestici la data decorre da quella in cui è stato fatto il bonifico o da quella presente su qualunque altro documento di acquisto ammesso (es. fattura).

Qualora gli interventi rientrino in edilizia libera, la data di fine lavori va dimostrata con un’autocertificazione che riporti:

  • dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • data di inizio dei lavori;
  • dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

La dichiarazione va poi firmata e conservata, e presentata all’Agenzia delle Entrate solo su richiesta.

Comunicazione dati lavori a ENEA: obbligatoria o no?

Un’importante distinzione riguarda la mancata comunicazione degli interventi.

Nel caso di mancato adempimento sugli interventi legati al Bonus Casa, le agevolazioni non si perdono. Stessa cosa per gli elettrodomestici: la mancata o tardiva trasmissione non implica la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).

Per interventi Ecobonus (confermato anche dall’ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151), la mancata comunicazione entro i termini previsti determina la perdita delle agevolazioni, fermo restando che può essere sanata tramite la “remissione in bonis”, a condizione che l’adempimento sia effettuato:

  • prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997) entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile.
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