Ecobonus e Bonus Casa: online il sito Enea 2022
Tutto pronto per la comunicazione all'Enea della documentazione prevista per fruire delle detrazioni fiscali per i lavori terminati nel 2021
Puntuale come ogni anno, Enea ha comunicato l'aggiornamento della piattaforma per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2021.
Ecobonus e Bonus Casa: unico sito e decorrenza termini
La novità è che per il 2022 i siti dedicati alle detrazioni fiscali Ecobonus 2022 (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e Bonus Casa 2022 (art. 16 bis del d.P.R. n. 917/86) sono online al link unico http://bonusfiscali.enea.it. Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati ad ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 01 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 decorrerà dal 1 aprile 2022.
Il nuovo portale consentirà, dunque, l'invio della documentazione relativa agli interventi:
- di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie;
- che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%.
Accesso con Spid e CIE
L'accesso al portale è consentito dietro autenticazione tramite:
- SPID, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati;
- CIE (Carta di Identità Elettronica), lo schema di identificazione che consente l'accesso ai servizi digitali erogati in rete di pubbliche amministrazioni e privati, mediante l'impiego della CIE, come previsto dall'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Dopo l'accesso e l'iscrizione come tecnico abilitato, sarà possibile la compilazione delle comunicazioni.
La data di fine lavori
Come detto, la trasmissione della documentazione all’Enea deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ricordiamo che per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Edilizia libera e Data di fine lavori
Nel caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, ricordiamo che la data di fine lavori va dimostrata mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
- gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
- la data di inizio dei lavori;
- una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.
Tale dichiarazione va poi firmata e conservata, senza alcuna necessità di presentarla all'Agenzia delle Entrate che potrà sempre richiederla in caso di bisogno.
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