Ecobonus e caldaia a condensazione: cessione del credito
Anche per l'acquisto di caldaie a condensazione è possibile usare Ecobonus e cessione del credito. Purché si rispettino i requisiti
È possibile utilizzare lo strumento della cessione del credito per sfruttare l’Ecobonus nell’acquisto di una caldaia a condensazione? Una domanda interessante posta da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Caldaia a condensazione e cessione del credito per Ecobonus: la risposta del Fisco
Ricordiamo che il cd. Ecobonus, come stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, prevede una detrazione d’imposta del 50% o del 65% per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
In particolare, è prevista una detrazione del 50% per sostituzione e installazione di:
- Serramenti e infissi;
- Schermature solari;
- Caldaie a biomassa;
- Caldaie a condensazione classe A.
La detrazione sale al 65% per i seguenti interventi:
- Riqualificazione globale dell’edificio;
- Caldaie condensazione classe A+ (sistema termoregolazione evoluto);
- Generatori di aria calda a condensazione;
- Pompe di calore;
- Scaldacqua a pdc;
- Coibentazione involucro;
- Collettori solari;
- Generatori ibridi;
- Sistemi di building automation;
- Microcogeneratori.
- Ecobonus: requisiti di accesso
Ecobonus e caldaia: cosa fare per avere la detrazione
Per potere utilizzare le agevolazioni fiscali relative all’Ecobonus, è necessario:
- sostituire, integralmente o parzialmente, un impianto di climatizzazione invernale esistente;
- che la caldaia installata possieda una determinata efficienza energetica stagionale;
- essere in possesso, per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW, della certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti (per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato);
- aver trasmesso telematicamente una scheda informativa all’Enea;
- aver effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale e indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori (bonifico parlante).
Ecobonus e caldaie a condensazione: requisiti tecnici
Come già segnalato, l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione e non come nuova installazione. Inoltre:
- il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua;
- in tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, oppure un altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente;
- per gli interventi con caldaie a condensazione di classe A, l’efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del generatore deve essere (ηs) ≥ 90%;
- per interventi con caldaie a condensazione di classe A+, deve essere installato un sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione, il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere ≥ 93 + 2 log Pn;
- nel caso di impianto con potenza nominale maggiore di 100 kW, deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
- vanno rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Infine, per interventi effettuati dopo il 6 ottobre 2020:
- per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI 15502;
- la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
- nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
Ecobonus e cessione del credito
Come per il Superbonus 110% e altri benefici fiscali, anche nel caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
La cessione va comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Le modalità per comunicare l’opzione della cessione e le istruzioni per la compilazione del modello sono contenute nel provvedimento del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti Allegati
ProvvedimentoIL NOTIZIOMETRO