Ecobonus: cosa accade in caso di mancato invio ad Enea?
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico vogliono la trasmissione telematica di alcuni documenti ad Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Cosa accade se lo si dimentica?
Serramenti, infissi, caldaie, pompe di calore, cappotto termico, riqualificazione energetica complessiva, schermature solari. Sono tutti elementi o interventi che godono con diverse aliquote fiscali delle agevolazioni per il risparmio energetico.
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Ristrutturare casa con le detrazioni fiscali per il risparmio energetico
Se vuoi ristrutturare casa, sia in caso di appartamento in condominio che di unifamiliare, è ormai impensabile non ragionare nell'ottica di intervenire per migliorare l'efficienza energetica del proprio immobile.
Dalla nascita delle agevolazioni per il risparmio energetico ad oggi, l'esperienza maturata da operatori, professionisti, imprese, produttori e dallo stesso legislatore, hanno consolidato una normativa che grazie alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) ha prorogato queste detrazioni fiscali fino al 31 dicembre 2024. Per la prima volta dopo anni di proroghe annuali, il legislatore ha offerto 4 anni per la pianificazione di una misura fiscale per la promozione dell'efficienza energetica.
Come tutte le detrazioni, anche questa prevede:
- soggetti beneficiari;
- aliquote differenziate e interventi/materiali interessati;
- requisiti, adempimenti e spese ammesse.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle detrazioni fiscali tradizionali il risparmio energetico:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- gli Istituti autonomi per le case popolari, per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Possono accedere all'ecobonus tradizionale detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Aliquote differenziate e interventi/materiali interessati
Restando all'interno degli interventi realizzati da una persona fisica all'interno della sua abitazione, le varie norme prevedono diverse aliquote di detrazione che vanno dal 50 al 65%:
Componenti - Tecnologie - Bonus |
Aliquota di detrazione
|
Serramenti e infissi |
50%
|
Schermature solari | |
Caldaie a biomassa | |
Caldaie a condensazione classe a | |
Riqualificazione globale dell’edificio |
65%
|
Caldaie condensazione classe a+ sistema termoregolazione evoluto | |
Generatori di aria calda a condensazione | |
Pompe di calore | |
Scaldacqua a pdc | |
Coibentazione involucro | |
Collettori solari | |
Generatori ibridi | |
Sistemi di building automation | |
Microcogeneratori | |
Bonus facciate | 60% |
Requisiti e adempimenti
Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico devono (per definizione) consentire il miglioramento dell'efficienza di un edificio esistente nella situazione ante e post lavori. Gli interventi possono, dunque, essere eseguiti su unità immobiliari o su edifici (o parti di essi) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 (“unità collabenti”). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Per alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Sono agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
La documentazione
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- l’attestato di prestazione energetica (APE);
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.
Cosa accade in caso di mancato invio ad Enea
Cosa accade se si dimentica di inviare all'Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori? Si perde diritto alla detrazione?
Sono domande che ciclicamente arrivano spesso in redazione e sulle quali ha già provveduto a rispondere Enea stessa con la FAQ E.6 in cui si ricordano i contenuti dell'art. 2 del D.L n. 16/2012 che recita:
"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva
comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione
non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista".
Rispondendo alla domanda Enea ha ammesso che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. Successivamente, dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Circolare n.38/E del 2012, Enea si è allineata alla posizione del Fisco che ha dato del termine di presentazione della prima dichiarazione utile una diversa interpretazione (sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso).
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