Ecobonus con demolizione e ricostruzione: possibile la modifica degli infissi?
L'esperto risponde: in caso di demolizione e ricostruzione con l'ecobonus (ordinario o superbonus) è possibile modificare dimensioni e numero degli infissi?
In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con impianto di riscaldamento e APE pre intervento, permesso di costruire rilasciato dal Comune e intervento inquadrato come ristrutturazione edilizia, si ha diritto all'ecobonus super oppure ordinario per la sostituzione dei serramenti anche se variano dimensioni e numero degli infissi?
L'esperto risponde: Ecobonus e modifica infissi
Oggi provo a rispondere a Carlo T. su un tema che ha tenuto banco nel 2021 soprattutto a causa dell'iniziale misunderstanding tra Enea e Agenzia delle Entrate: la modifica dimensionale ed in numero degli infissi quando si usufruisce di una delle principali agevolazioni fiscali (ecobonus in versione ordinaria o superbonus) in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio.
Benché in Italia si debba sempre attendere un "principio consolidato" della giurisprudenza per giungere a verità "quasi" assolute, è altrettanto inevitabile che quando si parla di interventi edilizi il legislatore difficilmente riesce a contemplare le tante (infinite?) casistiche che possono presentarsi nella vita quotidiana. Per questo motivo premetto subito che le seguenti sono considerazioni frutto della mia lettura e interpretazione normativa, dei diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Enea, oltre che del buonsenso.
La normativa
Per rispondere alla domanda occorre partire dalla normativa ovvero:
- l'art. 1, comma 345 della Legge n. 296/2006:
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. - l'art. 1, comma 48 della Legge n. 220/2010:
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. - l'art. 14, commi 1 e 2.1 (primo periodo) del Decreto Legge n.
63/2013:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. - l'art. 119, commi 1-quater, 2 (primo periodo), 3 (secondo
periodo) e del Decreto Legge n. 34/2020:
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
3. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Demolizione e ricostruzione: i 3 aspetti da considerare
Il primo aspetto ormai chiaro è che per utilizzare le detrazioni per il miglioramento energetico, è indispensabile che l'intervento sia considerato al massimo come "ristrutturazione edilizia" (art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. edilizia, d.P.R. n. 380/2001). L'ecobonus non si utilizza per tutti quegli interventi di demolizione e ricostruzione che per un motivo o per un altro (e qui occorre leggere bene il citato art. 3, comma 1, lettera d) del TUE) fuoriescano dal perimetro della ristrutturazione edilizia diventando "nuova costruzione".
Il secondo aspetto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione con "ampliamento". In questo caso occorre mantenere una contabilità separata tra la parte esistente e quella ampliata ricordando che l'ecobonus (ordinario o super) può essere utilizzato solo sul volume esistente.
Il terzo aspetto da considerare è che è possibile avere accesso all'ecobonus solo in relazione alle spese sostenute per l'edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam. È fondamentale che l'edificio possieda un impianto di riscaldamento come definito all'art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. 192/05: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria".
Le risposte dell'Agenzia delle Entrate
La norma non spicca per chiarezza (ma quale lo sia ancora me lo domando) e per questo quando si parla di detrazioni fiscali può essere utile conoscere il punto di vista dell'Agenzia delle Entrate che (benché non può sostituirsi al legislatore anche se in alcuni casi ci ha provato) sul tema superbonus negli ultimi 3 anni si è data parecchio da fare.
Relativamente alla modifica dimensionale degli infissi per interventi di demolizione e ricostruzione è possibile prendere in considerazione due distinte risposte che sono riuscite a fornire alcune utili informazioni:
La risposta al quesito
Tutto ciò premesso, soprattutto con la risposta n. 423/2021, l'Agenzia delle Entrate è stata abbastanza chiara affermando (pag. 7):
Con specifico riferimento all'intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell'Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.
In definitiva, combinando la risposta dell'Agenzia delle Entrate e uno dei tre aspetti chiariti precedentemente nella sezione "Demolizione e ricostruzione: i 3 aspetti da considerare", la mia interpretazione è che è possibile portare in detrazione con l'ecobonus ordinario e super tutte le spese per i nuovi infissi (anche se diversi per dimensioni e numero) ma solo con specifico riferimento al volume esistente e non a quello ampliato in caso di ampliamento e solo se trattasi di volume riscaldato.
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