Ecobonus: la guida del Fisco alle detrazioni fiscali
Interventi ammessi, soggetti beneficiari, aliquote di detrazione e massimali di spesa: online il vademecum di AdE per le agevolazioni relative a interventi di riqualificazione energetica
Tra le Guide pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni nella Dichiarazione dei Redditi 2024, una è interamente dedicata alle Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, c.d. Ecobonus, che vanno dichiarate nei Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV.
Ecobonus: la Guida del Fisco alle detrazioni in dichiarazione dei redditi
Il c.d. Ecobonus, detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.
Attualmente l’agevolazione è disciplinata dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni che ha elevato l’aliquota al 65%con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
La Guida è così suddivisa:
- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco
bonus (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV)Aspetti generali
- Soggetti che possono fruire della detrazione
- Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto Limiti di detraibilità
- Edifici interessati
- Tipologia di interventi ammessi alla detrazione
- Interventi sulle parti comuni di edifici
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
(Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1)
- Tipologia di spese ammesse alla detrazione
- Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 –
E62 col. 1 cod. 2 e 12)
- Tipologia di spese ammesse alla detrazione
- Installazione di pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod.
3)
- Tipologia di spese ammesse alla detrazione
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi
E61 – E62 col. 1 cod. 4 e cod. 13)
- Tipologia di spese ammesse alla detrazione
- Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 – E62
col. 1 cod. 5)
- Tipologia di spese ammesse alla detrazione
- Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 – E62 col. 1
cod. 6)
- Tipologia di spese ammesse alla detrazione
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per controllo da remoto - Building Automation (Righi
E61 – E62 col. 1 cod. 7 e 16)
- Interventi e spese agevolabili
- Limiti di detrazione
- Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 8 e 9)
- Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11)
- Schema riassuntivo risparmio energetico
- Limite di detrazione.
- Adempimenti
- Asseverazione da parte di un tecnico abilitato
- Attestato di prestazione energetica
- Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati
- Invio della scheda descrittiva all’ENEA
- Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale
- Intestazione dei documenti di spesa
- Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi
- Vendita dell’immobile
- Trasferimento dell’immobile mortis causa
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- La rateizzazione del beneficio
- Rideterminazione delle rate
- Documentazione da controllare e conservare
Ecobonus: la disciplina di riferimento
La disciplina di applicazione dell’Ecobonus è abbastanza eterogenea e si può così sintetizzare:
- le detrazioni in commento sono attualmente disciplinate dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
- a partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50%
- agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al d.m. 6 agosto 2020 (c.d. decreto Requisiti).
- agli interventi la cui data di inizio lavori sia antecedente al 6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni di cui al d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 (art. 12, commi 1 e 3, del d.m. 6 agosto 2020).
- l’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (Dcereto Rilancio) ha introdotto nuove disposizioni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. Superbonus), con la possibiltà per contribuente di avvalersi del Superbonus, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa,
- per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022). La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Ecobonus: tabelle riepilogative
Nel vademecum sono riportate alcune utili tabelle sulle agevolazioni, con la tipologia di lavoro e acquisto effettuato, il limite di detrazione e di spesa e il periodo di applicazione.
Interventi per i quali spetta la detrazione del 65% (55% per interventi fino al 5 giugno 2013)
Codice |
Tipologia intervento |
Limite di detrazione |
Limite di spesa |
Periodo |
1 |
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse) |
100.000 |
153.846,15 (181.818,18 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
) Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
2 92.307,69 |
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) |
60.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile) |
(109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023
|
3 |
Intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari |
60.000 |
92.307,69 (109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
4 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale |
30.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile) |
46.153,84 (54.545,45 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2023 |
5 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. n. 311 del 2006 |
60.000 |
92.307,69 |
Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
6 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse |
30.000 |
46.153,84 |
Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
7 e 16 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto |
Nessun limite Per gli interventi con data di inizio lavori antecedenti al 6 ottobre 2020. Per gli interventi con data di inizio di lavori a partire dal 6 ottobre 2020, 15.000 |
Nessun limite Per gli interventi con data di inizio lavori antecedenti al 6 ottobre 2020. Per gli interventi con data di inizio di lavori a partire dal 6 ottobre 2020, 23.077
|
Dal 2016 al 31 dicembre 2023 |
14 |
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori |
100.000 |
153.846,15 |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023
|
Interventi per i quali spetta la detrazione del 70 e del 75%
Codice |
Tipologia intervento |
Limite di spesa |
Periodo |
8 |
Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (percentuale di detrazione 70%) |
Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 2017 al 31 dicembre 2023 |
9 |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e raggiungimento della classe media dell’involucro sia in inverno che estate (percentuale di detrazione 75%)) |
Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio |
Dal 2017 al 31 dicembre 2023
|
Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici per i quali spetta la detrazione dell’80 e dell’85%
Codice |
Tipologia intervento |
Limite di spesa |
Periodo |
10 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico (percentuale di detrazione 80%) |
Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
11 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico (percentuale di detrazione 85%) |
Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) |
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 |
Adempimenti
Nella Guida si segnala che, ai fini della detrazione, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 che ricalca quanto previsto dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione, sono stati ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione/prestazione energetica.
Per tali interventi, infatti, non è stato previsto alcun adempimento preventivo quale, ad esempio, la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 4), richiesta invece per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali tale obbligo è stato vigente fino al 2010. Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Invece, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, vanno eseguiti gli adempimenti previsti dall’art. 6 del d.m. 6 agosto 2020.
Documenti Allegati
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