Ecobonus e lavori autonomi: l'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo della detrazione
Una nuova risposta del Fisco fornisce un importante chiarimento sull'utilizzo dell'Ecobonus per due distinti interventi in due anni diversi
Ricevendo quotidianamente centinaia di richieste di chiarimento sull'utilizzo dei bonus fiscali, sono arrivato alla conclusione che non esistono domande "stupide": alcune sono solo frutto di una scarsa capacità (o voglia) di leggere i testi normativi, altre risultano legittime ed evidenziano dubbi leciti che possono presentarsi nella pratica.
Ecobonus: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ed è proprio questo che ho pensato leggendo la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 143 del 23 gennaio 2023 relativa ad una domanda che abbiamo ricevuto decine di volte in redazione, a conferma di quanti dubbi risiedano nell'utilizzo di un stesso bonus edilizio, su diversi interventi che riguardano lo stesso immobile ma con pratiche edilizie ed anni fiscali differenti.
Il caso oggetto del nuovo intervento del Fisco riguarda la detrazione fiscale prevista dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Una norma che delinea l'ambito di applicazione di questa detrazione relativamente:
- alla tipologia degli interventi agevolabili
- alla percentuale di detrazione spettante;
- alle modalità di fruizione della detrazione.
Tutti aspetti che negli anni sono stati sufficientemente affrontati, dibattuti, condivisi e che oggi fanno riferimento all'articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 che, tra le altre cose, ha elevato l'aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2017, e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
Ad oggi questa detrazione fiscale (ecobonus) può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2024 (proroga prevista dalla Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per il 2022) con limiti di spesa e aliquota variabile in relazione all'oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica.
Il caso oggetto della risposta del Fisco
Nel caso di specie, l'istante ha riferito di avere realizzato i seguenti interventi:
- sistemazione e rifacimento della copertura (''tetto'') dell'immobile di proprietà, i cui lavori sono terminati in data 27 dicembre 2019;
- sostituzione degli infissi (fornitura e posa), i cui lavori sono terminati in data 20 novembre 2020.
Parliamo, dunque, di due distinti interventi, realizzati in due annualità diverse, assentiti tramite due diverse comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e sui quali è stato utilizzato l'ecobonus.
Considerato, però, che si tratta dello stesso immobile, all'istante è sorto un dubbio sul quale ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di rispondere. In particolare, le due distinte prestazioni lavorative eseguite sul medesimo immobile, entrambe contemplate dal medesimo comma 345 della legge n. 296 del 2006, eseguite con due diverse autorizzazioni (CILA), da due diversi fornitori, e in due distinti anni (2019 e 2020), oggetto di due diverse ed autonome comunicazioni all'Enea, possono beneficiare entrambe delle detrazioni previste ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 (''ecobonus'') in modo autonomo e distinto nei limiti previsti dalla stessa norma?
Le conclusioni del Fisco
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti dell'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che dispone:
"Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".
Medesima disposizione è contenuta nell'articolo 3, comma 3, del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) che non trova però applicazione nel caso di specie, in quanto riferito agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del decreto stesso (6 ottobre 2020), ma che prevede:
"Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti".
L'autonoma configurabilità dell'intervento
Ciò premesso, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, a pagina 340 quando parla dei limiti della detrazione, facendo riferimento alla interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909, dispone:
"È ammessa l’autonoma configurabilità dell’intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi come, ad esempio, SCIA, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori".
Come chiarisce, inoltre, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015 (par. 3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi):
"L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente".
Conclusioni
Volendo concludere e con specifico riferimento al caso prospettato in istanza, l'autonomia dei singoli interventi è dimostrata dall'espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Per quanto concerne la sistemazione e il rifacimento della copertura (''tetto'') è stata prodotta copia:
- della CILA presentata, in data 5 agosto 2019, al Comune;
- della comunicazione all'Enea;
- della dichiarazione di fine lavori della ditta che ha realizzato l'intervento nonché della fattura da quest'ultima emessa per i lavori.
Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi (fornitura e posa), anche in questo caso è stata prodotta copia:
- della CILA presentata, in data 20 luglio 2020, al Comune;
- della comunicazione all'Enea;
- della comunicazione al SUAP;
- delle fatture emesse per i lavori.
In conclusione, l'istante può beneficiare nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di Euro 60.000 con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, i cui lavori sono terminati in data 20 novembre 2020, pur avendo già usufruito, nel periodo d'imposta 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di Euro 60.000 con riferimento alle spese sostenute per la sistemazione e il rifacimento della copertura (''tetto''), i cui lavori sono stati ultimati in data 27 dicembre 2019.
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