Edilizia e Salva Casa in Sicilia: tanto tuonò che piovve
In GURS la legge n. 27/2024 che recepisce nella Regione Siciliana la Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa)
Il recepimento del Salva Casa in Sicilia
Come già ampiamente a conoscenza degli addetti ai lavori, il recepimento regionale degli articoli del D.L. 69/2024 non entrati direttamente in vigore nell’ordinamento siciliano, è avvenuto tal quale alla norma nazionale, a meno delle piccole modifiche (in sottrazione) che seguono.
Con l’art. 15 della L.R. 27/2024 sono state apportate modifiche alla legge regionale 16/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- sono state introdotte le due nuove fattispecie di edilizia libera, riportate in coda all’art. 3 comma 1 della L.R. 16/2016, introducendo la lett. af-bis e la lett. af-ter. Fattispecie identiche a quelle introdotte nell’art. 6 del DPR 380/2001. Si dovrà capire come conciliare la nuova lettera af-bis con la lettera n) dell’art. 3 c. 2 della L.R. 16/2016 che per opere simili prevede la fattispecie della CILA;
- in analogia alla norma italiana sulle Variazioni essenziali (art. 32 DPR 380/2001) all’art. 12 comma 5 sono state soppresse le parole “Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.”;
- all’art. 13 comma 3, che in Sicilia ha recepito con modiche l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) del DPR 380/2001 sono state aumentate, come in Italia, dal doppio al triplo le sanzioni per la fiscalizzazione;
- con l’art. 16 della L.R. 27/2024 sono stati recepiti gli artt. 34-ter, 36 e 36-bis del DPR 380/2001 così come modificati dal D.L. 69/2024;
- con l’art. 17 della L.R. 27/2024 rubricato “Recepimento decreto legge 29 maggio 25024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105” sono stati recepiti integralmente il comma 2 dell’art. 1 e l’art. 2 del D.L. 69/2024 (seppur con numerazione diversa);
- con l’art. 18 della L.R. 27/2024 (Norme finali e di coordinamento) sono stati recepiti i commi 1, 2 e 4 dell’art. 3 del D.L. 69/2024 convertito in legge. Non sono stati quindi recepiti il comma 3 e il 4bis. In particolare il comma 4bis, che come detto non si applica in Sicilia per il mancato recepimento, stabiliva che “Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”;
- con l’art. 19 della L. 27/2024 (abrogazioni di norme) viene abrogato l’art. 14 della L.R. 16/2016 che in precedenza recepiva con modifiche l’art. 36 del DPR 380/2001 (oggi recepito dinamicamente dall’art. 16 della L.R. 27/2024).
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