Gli effetti della sanzione alternativa alla demolizione dopo il Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa modifica la definizione di stato legittimo contenuta nel testo unico edilizia con importanti effetti per la fiscalizzazione degli abusi edilizi
Cosa cambia con il Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa apporta una importante modifica all’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia. Otre ad una piccola ma importante modifica al primo periodo, viene inserito il seguente:
Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.
Ciò significa che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento “Salva Casa” (ovvero da oggi), e sempre che questa disposizione sia integralmente confermata, concorreranno allo stato legittimo, oltre che i provvedimenti in sanatoria di cui agli articoli 36, 36-bis (nuovo) e 38, anche il pagamento delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis, ovvero:
- la sanzione alternativa alla demolizione nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- la sanzione alternativa alla demolizione nel caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- la sanzione prevista per gli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA leggera;
- la sanzione prevista per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo realizzati in assenza di SCIA su immobili vincolati o non vincolati ma compresi in ZONA A;
- la sanzione prevista in caso di SCIA tardiva;
- la dichiarazione di un tecnico abilitato relativa alle tolleranze costruttive-esecutive.
Va aggiunto che il Decreto Legge n. 69/2024 ha anche modificato l'importo della sanzione alternativa alla demolizione nel caso dell'art. 34. Il nuovo comma 2, infatti, diventa il seguente:
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione (ndr prima era il doppio), stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale (ndr prima era il doppio), determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
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