Eliminazione barriere architettoniche: la detrazione del 75% si applica alle nuove costruzioni?
Il Fisco ribadisce le condizioni alle quali è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 119-ter del Decreto Rilancio
La detrazione al 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si applica in caso di immobili in costruzione? Si tratta dell’interessante quesito posto da un contribuente a Fisco Oggi. Per rispondere, ripercorriamo le condizioni di accesso alle agevolazioni.
Bonus barriere architettoniche 75%: cos’è e per quali interventi spetta
Come disposto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto rilancio), introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, per interventi di elminazione delle barriere architettoniche è prevista una detrazione del 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 con un limite masimo di:
- 50mila euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
A differenza di quanto previsto per il Superbonus 110%, la detrazione del 75% non è subordinata alla realizzazione degli interventi trainanti.
L’agevolazione spetta anche per:
- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- sostituzione dell'impianto
- spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
I limiti alle detrazioni del 75%
Attenzione però. Tornando al quesito inziale, la detrazione del 75% spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche siano realizzati in edifici “già esistenti”. L’agevolazione non può essere richiesta, quindi, nel caso di interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
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