Emergenza Covid-19 e Titoli edilizi: in Gazzetta Ufficiale le proroghe
In Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 con le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, compresi quelli edilizi
Arriva in Gazzetta Ufficiale la proroga per le misure straordinarie previste per ottemperare alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza Covid-19.
Emergenza Covid-19: interventi edilizi in CILA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 56/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", è stata prevista una proroga al 31 dicembre 2021 delle misure emergenziali previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per la realizzazione di tutti quegli interventi, anche edilizi, necessari per adeguarsi alle norme prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, l'art. 10 del D.L. n. 56/2021 proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'art. 264, comma 1, lettera f) del Decreto Rilancio che aveva previsto la possibilità di realizzare gli interventi edilizi necessari per adeguarsi alle misure anti Covid-19, in deroga alle normali previsioni contenute nel DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tali interventi edilizi (anche se non rientranti tra quelli di "edilizia libera", art. 6 del Testo Unico Edilizia), consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.
Stiamo quindi parlando degli interventi che avrebbero richiesto un permesso di costruire (PdC) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Emergenza Covid-19 e interventi edilizi: niente autorizzazioni
Il Decreto Rilancio ha previsto che per tali interventi non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2021 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Documenti Allegati
Decreto Legge n. 56/2021IL NOTIZIOMETRO