Energie rinnovabili: in vigore il Decreto FER X transitorio

Il provvedimento punta alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, con incentivi e procedure competitive per l'installazione di nuovi impianti

di Redazione tecnica - 05/03/2025

È in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 30 dicembre 2024, n. 437, c.d. “Decreto FER x Transitorio”, che disciplina gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aggiornando il quadro normativo in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione ecologica.

Il nuovo sistema di incentivi rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento anticipato dei contingenti di potenza disponibili.

Decreto FER X Transitorio: gli incentivi per le energie rinnovabili

Il decreto si inserisce nel contesto del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e del Quadro Temporaneo di Crisi e Transizione (TCTF) adottato dalla Commissione Europea, mirato a sostenere la diffusione delle rinnovabili e la riduzione delle emissioni climalteranti.

In particolare il provvedimento attua quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del d.Lgs. n. 199/2021, che recepisce la Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, e si inserisce in un quadro più ampio di semplificazione amministrativa previsto dall’art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre i tempi autorizzativi.

I nuovi meccanismi di incentivazione

Scendendo nel dettaglio, il decreto prevede due modalità principali di accesso agli incentivi:

  1. accesso diretto, riservato agli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono ottenere il beneficio senza partecipare a gare competitive, previa verifica del rispetto dei requisiti tecnici e normativi;
  2. procedure competitive, rivolte a impianti con potenza superiore a 1 MW, che accedono agli incentivi attraverso aste al ribasso, con assegnazione di tariffe basate sulla concorrenza tra operatori, secondo contingenti di potenza definiti dal GSE.

Per garantire che il sostegno pubblico venga destinato a impianti ad alto valore aggiunto dal punto di vista ambientale e strategico, il decreto introduce alcuni criteri di priorità.

In particolare, godranno di un punteggio aggiuntivo gli impianti:

  • installati su edifici con coperture bonificate da amianto o eternit;
  • dotati di sistemi di accumulo dell’energia, per favorire la stabilità della rete elettrica.
  • realizzati in aree idonee, come previsto dall’art. 20 del d.Lgs. n.199/2021, riducendo il consumo di suolo agricolo.

Un elemento innovativo del decreto è l’introduzione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), che impone che gli impianti incentivati non debbano generare impatti ambientali negativi rilevanti.

Tariffe e modalità di erogazione degli incentivi

Gli impianti che accedono ai benefici del decreto ricevono un prezzo di aggiudicazione riconosciuto dal GSE, che varia in base alla tecnologia e alla dimensione dell’impianto.

Le tariffe incentivanti sono differenziate per tecnologia:

  • fotovoltaico
  • eolico onshore
  • idroelettrico
  • impianti a biogas derivanti da depurazione

Il prezzo di incentivazione è determinato secondo un meccanismo pay-as-bid, per cui i soggetti partecipanti alle aste propongono una tariffa inferiore alla base d’asta stabilita dal Ministero, con aggiudicazione ai migliori offerenti.

Obblighi temporali e sanzioni per i ritardatari

Per garantire che gli incentivi vengano assegnati a impianti effettivamente realizzabili, il decreto prevede termini stringenti per l’entrata in esercizio:

  • gli impianti devono essere completati entro 36 mesi dall’assegnazione dell’incentivo;
  • in caso di ritardi, sono previste penalizzazioni sotto forma di decurtazione della tariffa riconosciuta;
  • nei casi più gravi, la mancata entrata in funzione comporta la decadenza dal beneficio e l’escussione della garanzia fideiussoria depositata dal beneficiario.
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