Equo compenso: per ANAC è una clausola restrittiva della partecipazione alle gare

Continua il pressing di ANAC per la deroga al principio dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 per i servizi di ingegneria e architettura

di Gianluca Oreto - 16/05/2024

Il principio dell’equo compenso stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti) e dalla Legge n. 49/2023 non piace all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, dopo la nota inviata lo scorso 19 aprile al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo inserisce tra le “clausole restrittive della partecipazione alle gare” nella sua Relazione annuale al Parlamento, recentemente presentata alla Camera dei deputati.

ANAC segnala le restrizioni dovute all’equo compenso

Non è stata sufficiente la sentenza n. 632/2024 del TAR Veneto né quella del TAR Lazio n. 8580/2024 che hanno confermato non solo la coerenza con le norme europee ma anche la loro applicabilità operativa ai bandi di gara per i servizi di architettura e ingegneria, che possono contemplare il ribasso su “spese e oneri accessori” ma non sulla componente “compenso” calcolate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri).

Secondo ANAC “un altro profilo che scoraggia la partecipazione degli operatori economici alle gare riguarda le modalità di quantificazione dei compensi, relativamente alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in relazione alla possibile violazione dei principi in tema di adeguata remunerazione delle prestazioni professionali”.

L’Anticorruzione rileva che le problematiche più ricorrenti afferiscono:

  • alla mancata corretta applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016 in tema di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
  • all’indeterminatezza della quantificazione delle voci del corrispettivo, non sempre supportata dall’allegazione del computo della parcella e all’incompletezza delle voci del compenso computate in sede di gara, soprattutto nei casi di unificazione dei livelli progettuali;
  • alla prassi di alcune stazioni appaltanti di operare una riduzione dell’importo determinato secondo le tabelle dei corrispettivi, mettendo in gara per il confronto concorrenziale un corrispettivo già scontato.

L’importo a base di gara post D.Lgs. n. 36/2023

Punti sui quali, in realtà, si è ormai posto un rimedio definitivo con il D.Lgs. n. 36/2023 secondo il quale l’importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria va obbligatoriamente calcolato sulla base del Decreto Parametri.

Nonostante i rilievi facciano continuo riferimento al vecchio quadro normativo (il D.Lgs. n. 50/2016 che, appunto, utilizzava il Decreto Parametri come criterio per l’individuazione dell’importo da porre a bas di gara), secondo ANAC “ulteriori problematiche sono venute in rilievo con riferimento agli appalti di servizi di architettura e ingegneria, disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023, prospettandosi dubbi interpretativi in ordine alle modalità di applicazione dell’equo compenso per le prestazioni professionali, come definito dalla legge n. 49/2023, e in particolare alla valenza da attribuire alle tabelle dei corrispettivi, contenute nel predetto decreto ministeriale del 17 giugno 2016, richiamate dall’Allegato I.13 dell’attuale Codice dei contratti, atteso il mancato coordinamento tra le citate norme primarie”.

Secondo ANAC, disattendendo completamente le indicazioni dei due TAR:

  • da una parte, la legge n. 49/2023 sembrerebbe attribuire agli importi calcolati ai sensi del Decreto Parametri un carattere inderogabile, con la conseguenza che non sarebbero ammessi riduzioni dell’importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario;
  • dall’altra, il Codice dei contratti richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell’importo a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso.

Conclusioni

ANAC, quindi, tenuto conto della “sua” rilevata incertezza normativa, anche a fronte delle numerose segnalazioni pervenute, ha ricordato nella sua segnalazione di aver ritenuto opportuno inviare un apposito atto di segnalazione al Governo e alla Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare un celere intervento chiarificatore.

Concludendo, ANAC ha evidenziato, in linea generale, “l’opportunità di valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara. In tale quadro di criticità va evidenziato che gli interventi di vigilanza di ANAC hanno comportato, in diversi casi, correzioni delle procedure effettuate in autotutela da parte delle stazioni appaltanti, consentendo di ricondurre gli affidamenti in corso nell’alveo dei principi di concorrenza sottesi alle procedure di gara. In prospettiva, grazie anche alle frequenti interlocuzioni con le associazioni di categoria che segnalano le criticità riscontrate nelle procedure di gara, l’Autorità intende potenziare, in un’ottica “correttiva”, il proprio intervento, per consentire di rimuovere tempestivamente le eventuali anomalie rilevate nei bandi di gara”.

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