Equo compenso architetti e ingegneri: lo applica anche l’Agenzia del Demanio

In una determina a contrarre per un appalto integrato, l’Agenzia del Demanio ha applicato il principio dell’equo compenso stabilito dalla Legge n. 49/2023

di Gianluca Oreto - 21/05/2024

L’importo della progettazione esecutiva e del CSP non è soggetto a ribasso, in virtù del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»”. Lo prevede la determina a contrarre pubblicata dall’Agenzia del Demanio relativamente ad una procedura aperta per l’affidamento congiunto della Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativamente all’intervento di Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali nel Comune di Amatrice (RI).

La determina a contrarre dell’Agenzia del Demanio

Dopo i dubbi operativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha messo in dubbio l’equo compenso stabilito dalla Legge n. 49/2023, l’Agenzia del Demanio fuga ogni perplessità e lo inserisce tra i principi che regolano una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato.

Nel caso di specie, dopo il progetto di fattibilità tecnico-economica elaborato secondo le Linee guida MIMS “per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere del PNRR e del PNC” del 27 luglio 2021, l’Agenzia del Demanio ha deciso di procedere mediante lo strumento dell’appalto integrato di cui all’art. 44 del D.lgs. 36/2023 alla progettazione esecutiva da redigere in BIM, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed alla esecuzione dei lavori.

L’importo dell’appalto posto a base di gara, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali, pari a complessivi 3.427.123,92 euro di cui:

  • € 231.683,54 per il servizio di progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
  • € 3.195.440,38 per l’esecuzione di lavori di cui:
    • € 47.221,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
    • € 944.465,55 per costi relativi alla manodopera, non soggetti a ribasso;
    • € 2.203.752,95 per importo lavori al netto dei costi della manodopera e della sicurezza.

Evidenziamo come, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha:

  • determinato l’importo per la progettazione e il coordinamento della sicurezza utilizzando il D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri);
  • indicato gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera “non soggetti a ribasso” in virtù di quanto ormai chiarito in diverse sentenze della giustizia amministrativa.

L’applicazione dell’equo compenso

Relativamente all’importo per la progettazione e il coordinamento della sicurezza, l’Agenzia delle Entrate scrive “l’importo della progettazione esecutiva e del CSP non è soggetto a ribasso, in virtù del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” come interpretato dall’Anac nella delibera n. 343 del 20/07/2023, secondo cui dal complesso delle disposizioni di cui alla citata L. 49/2023 “si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 (…) assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura” e che “l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa””.

Nonostante la citata delibera ANAC n. 343/2023, “ai sensi degli artt. 44 comma 4 e 108, comma 2, lett. e) e comma 5 del D.lgs. 36/2023, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo un prezzo fisso da apposita Commissione nominata …”.

Requisiti di capacità economica: servizi tecnici

Relativamente ai “Servizi tecnici”, “purtroppo”, in linea con la normativa nazionale il bando richiede un “Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad € 231.683,54 corrispondente ad una volta l’importo dei servizi oggetto di affidamento”.

Sull’argomento ricordiamo quanto stabilito dalla Regione Siciliana che nel bando tipo da utilizzare nelle procedure aperte per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, relativamente ai requisiti economico-finanziari, richiede alternativamente:

  • una copertura assicurativa (polizza professionale) con massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo delle opere;
  • il fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti l’indizione della gara pari al valore stimato dell'appalto.
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