Equo compenso e Codice Appalti 2023: niente ribassi con l’OEPV
Dopo gli ultimi interventi sul rapporto tra il nuovo Codice dei contratti e la Legge sull’equo compenso, il CNI ribadisce la sua posizione e invita i grandi committenti a farsene una ragione
La bolla è ormai scoppiata da diverse settimane e sarà necessario un intervento del legislatore o dei Ministeri competenti (Giustizia e Infrastrutture) per mettere tutti d’accordo e comprendere come coordinare le nuove regole stabilite dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e dalla Legge n. 49/2023 (equo compenso).
Le discussioni sull’equo compenso
Intanto, dopo avere aggiornato il Codice deontologico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito la sua posizione affermando chiaramente che alla luce delle due norme, per l’aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso.
Una posizione che ha già portato ad una vera e propria levata di scudi contro l’Equo compenso. Lo evidenzia la lettera che Abi, Assonime, Confindustria, Ania e Confcooperative hanno inviato al Governo in cui pur non mettendo, a loro dire, in discussione la ratio di fondo della legge, contestano le modalità con cui è stata declinata che «rischiano di dare luogo ad aumenti paradossali e indiscriminati di tutti i compensi professionali, generando un volume di costi insostenibile per le imprese».
Contestualmente è arrivata la circolare n. 24 del 3 agosto 2023 di Assonime in cui si afferma “Tale interpretazione, oltre a sostenere la legittimità della disciplina sotto il profilo concorrenziale, impedirebbe il verificarsi di conseguenze paradossali sulle tariffe dei professionisti, che, soprattutto per le società di maggiori dimensioni, conduce ad aumenti dei compensi del tutto fuori mercato, fino a importi esorbitanti, mentre nelle società di minori dimensioni, alcuni compensi sarebbero inferiori rispetto a quelli riconosciuti prima dell’entrata in vigore della legge sull’equo compenso. La ratio della legge è invece quella di rafforzare la tutela dei professionisti verso clausole ritenute vessatorie ex lege e comportamenti abusivi da parte di imprese che detengono un forte potere contrattuale”.
Poi è arrivata la posizione di OICE, in rappresentanza delle società di ingegneria e architettura, che ha puntato il dito sul fatto che la violazione dell’applicazione dei compensi minimi per le prestazioni tecniche mette i liberi professionisti nelle condizioni di impugnare ogni gara. Secondo le stime di OICE, le gare a prezzo fisso porterebbero ad un incremento dei costi di circa il 30% andando contro l’art. 13 della stessa legge n. 49/2023 che parla di invarianza finanziaria.
Infine è arrivata l’ANAC che ha chiesto un chiarimento normativo del legislatore.
La posizione del CNI
A questo punto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito la sua posizione. “Tanto per cominciare intendiamo confermare quanto emerge da un’analisi prodotta recentemente dal nostro Centro Studi - afferma il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini - l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, comporta che il compenso del professionista non potrà essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, ove le stesse siano state determinate in maniera forfettaria dalla stazione appaltante, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sule spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso”.
OEPV a prezzo fisso
Nessun dubbio del CNI sull’attuale formulazione normativa che non consentirebbe alcun ribasso sull’importo a base di gara calcolato utilizzando il Decreto Parametri (posizione condivisa dalla nostra redazione).
Analisi normativa impeccabile su cui è possibile solo interrogarsi se la disposizione sia sta voluta dal legislatore o sia stato solo un mero errore di valutazione che porterà evidentemente ad un aumento dei costi per la pubblica amministrazione.
“Detto questo – prosegue Perrini – è chiaro che col
tempo occorrerà stabilire dei parametri che consentano alle
stazioni appaltanti di definire con semplicità le soglie di
anomalia dei ribassi sulla componente spese. Relativamente alle
lamentele rappresentate da banche ed imprese, vorrei ricordare che
la legge sull’Equo compenso nasce proprio per porre fine alle
storture imposte ai professionisti dai grandi committenti, con
compensi irrisori per prestazioni di alta professionalità e di
altrettanto alto livello di responsabilità. Sia ben chiaro che un
ritorno allo status quo non è possibile. I grandi committenti se ne
devono fare una ragione: la stagione dei facili profitti alle
spalle dei professionisti si è chiusa per sempre!
Piuttosto, è necessario sedersi insieme attorno ad un tavolo per
dare attuazione alla legge 49/2023 che contiene in se già tutti gli
strumenti per evitare eventuali storture che sono paventate dai
grandi committenti. Mi riferisco in particolare all’articolo 6
della legge che indica come “presuntivamente equi” i compensi
derivanti da modelli standard di convenzioni concordate tra grandi
committenti e consigli nazionali delle professioni”.
“Prima di chiedere a gran voce il ritorno ad un regime di sopraffazione - conclude Perrini - i grandi committenti avrebbero potuto chiamare a raccolta i consigli nazionali per avviare un percorso per definire i nuovi standard di convenzione che soddisfino entrambe le parti interessate. Noi, come sempre, siamo pronti ad avviare un confronto in qualsiasi momento”.
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