Equo compenso e Codice Appalti, opportuno un chiarimento
Secondo OICE, l'ipotesi di gare pubbliche a prezzo fisso determinerebbe un aumento della spesa pubblica del 30% e metterebbe a rischio tutte le procedure per servizi professionali bandite dopo il 20 maggio
È un tema che fino a questo momento è stato affrontato solo dagli addetti ai lavori ma non dal legislatore né dai Ministeri competenti. Stiamo parlando del rapporto esistente tra la Legge n. 49/2023 sull'equo compenso (entrata in vigore il 20 maggio 2023) e il D.Lgs. n. 36/2023 di riforma del Codice dei contratti (diventato operativo a partire dall'1 luglio 2023).
Equo compenso e gare di progettazione
La domanda potrà sembrare banale ma non lo è affatto: alla luce dell'equo compenso e considerato che la relativa legge vale anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, le gare di progettazione saranno a importo fisso e valutate sulla qualità oppure saranno concessi i ribassi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
Se lo chiede anche OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria, che ha segnalato i rischi di un mancato coordinamento tra il Codice dei contratti e la legge sull'equo compenso. Secondo l'associazione sarebbe da evitare la "strana ipotesi di impostare le gare per servizi tecnici con prezzo fisso e ribasso sulle sole spese e quelli connessi ad un eccessivo restringimento del mercato con la richiesta di requisiti su solo tre anni".
“La legge 49 è una conquista importante - afferma Giorgio Lupoi, Presidente OICE - parte da presupposti condivisibili e tutela giustamente, soprattutto nel settore privato, i professionisti che operano in posizione di asimmetria e debolezza rispetto ai committenti, ma la sua estensione al settore pubblico deve essere coordinata per evitare ritardi e contenziosi”.
Secondo OICE, però, esisterebbe una criticità per il fatto che i compensi ministeriali per le prestazioni tecniche, oggi recepiti negli allegati al codice appalti, in base alla Legge 49 se violati comportano la nullità delle clausole contrattuali e l’impugnabilità degli esiti delle gare da parte di qualunque professionista, una situazione che mette a rischio ogni gara, da quelle del PNRR a tutte le altre. Non è peraltro un caso che a luglio soltanto due siano state le gare di progettazione emesse con le regole del nuovo codice, comunque sempre con ribasso sui compensi. Adesso però, in linea teorica, queste due gare e tutte le altre bandite dal 20 maggio, data di entrata in vigore della legge 49, in poi potrebbero essere a rischio per violazione dell’equo compenso.
Per Giorgio Lupoi “ovviamente si tratta di una mera ipotesi di scuola che la dice lunga però sulla necessità di un coordinamento: una cosa è chiedere che si stimino i compensi a base di gara correttamente applicando sempre i regolamenti ministeriali, altro è dedurre dal contenuto della legge che si possa immaginare un ritorno al sistema delle gare a prezzo fisso tipiche dell’epoca dei minimi inderogabili, più volte censurati e livello europeo, che ha come effetto soltanto lo spostamento sulla discrezionalità della scelta, senza rapporto qualità/prezzo e senza incentivo a migliorare la qualità dei servizi offerti. Peraltro l’articolo 13 della legge 49 parla di invarianza finanziaria quando invece, da una rapida stima condotta, se si andasse verso un sistema di gare a prezzo fisso con ribasso sulle sole spese si determinerebbero maggiori costi per lo Stato dell’ordine di almeno il 30% in più tenendo conto dei ribassi medi delle gare, così come risulta dal nostro osservatorio. Dove sono le coperture finanziarie? Cosa dovrebbero fare le stazioni appaltanti impegnate con le gare di progettazione e appalto integrato del PNRR?”
I requisiti di partecipazione
Altra criticità su cui si concentra OICE è quella relativa ai requisiti di partecipazione. Il nuovo Codice, infatti, avrebbe previsto una riduzione del lasso temporale su cui calcolare i requisiti di accesso alle procedure di gara, indicando un periodo di riferimento di appena 3 anni, a differenza della normativa precedente che prevedeva un periodo di 10 anni.
Per Giorgio Lupoi “pur condividendo l’intento del legislatore di definire i requisiti di accesso alle gare in maniera conforme alle direttive europee, siamo dell’avviso che questo debba avvenire in maniera graduale anche in considerazione del fatto che da oltre 25 anni sono stati richiesti requisiti su base decennale, a tutela di piccole e medie imprese che anche il codice afferma di voler tutelare”.
Serve un chiarimento
Considerata l'importanza delle due problematiche sollevate, il Presidente OICE ha chiesto a Governo e Parlamento di “provvedere a fornire le indicazioni opportune con l’obiettivo di dare piena attuazione al Codice favorendo la realizzazione delle opere, la crescita del mercato e delle professionalità evitando, invece, derive anacronistiche e dannose per il sistema”.
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