Equo compenso: ok al ribasso del 100% su spese e oneri accessori
Se la lex specialis consente la riduzione del 100%, dimostra di ritenere “equo” il compenso non ribassabile anche ove comprensivo di spese ed oneri accessori
Se non va in senso opposto alla recente sentenza del Consiglio di Stato, nella quale Palazzo Spada ha parlato più che di “equo compenso” di “equo ribasso”, la sentenza del TAR Calabria del 23 dicembre 2024, n. 1839 ammette il ribasso del 100% sulla voce "spese e oneri accessori" da parte dei progettisti.
Con essa, il tribunale reggino ha confermato l’orientamento già in precedenza sostenuto dal TAR Sicilia, dal TAR Lazio (in senso contrario invece il TRGA Trento) secondo cui è ammissibile un ribasso del 100% sulle spese e gli oneri accessori per servizi tecnici, laddove la SA ha previsto un importo non ribassabile per il compenso, definito come equo in ossequio alla legge n. 49/2023.
Servizi tecnici ed equo compenso: ammesso il ribasso del 100% su spese e oneri accessori
Nel caso in esame, il ricorrente, un RTI classificatosi quinto, era stato l’unico a non proprorre un ribasso del 100% su spese e oneri accessori, cosa fatta invece dall’aggiudicataria e dalle altre tre imprese in graduatoria.
La SA aveva sottoposto a verifica di anomalia dell’offerta la sola prima classificata e, avendo giustificato il ribasso, ha aggiudicato l’appalto. Secondo i ricorrenti, nell’esecuzione dell’appalto vi sarebbero spese implicite non evitabili, motivo per cui le imprese che hanno offerto un ribasso del 100% della voce “spese ed oneri accessori”, in caso di aggiudicazione, sarebbero state costrette ad utilizzare l’importo destinato al compenso per coprire tali spese.
Tramite il ribasso al 100% le imprese avrebbero di fatto operato un ribasso del compenso, in contrasto con le previsioni della lex specialis, nonché in violazione della citata legge n.49/2023 sull’equo compenso.
La lex specialis, avendo fissato l’importo del compenso (non ribassabile in quanto “equo”), non poteva ammettere un ribasso del 100% della voce “spese e oneri accessori”, giacché un tale ribasso avrebbe automaticamente intaccato la voce “compenso”, alla quale l’aggiudicataria sarebbe stata costretta ad attingere per coprire le spese della voce ribassata.
Anche se è ammesso il ribasso del 100%, l'equità del compenso non è intaccata
Spiegano i giudici che la SA aveva precisato che non fossero previsti limiti massimi di ribasso della citata voce “spese ed oneri accessori”, ammettendo così la possibilità che i partecipanti offrissero un ribasso del 100%, come in effetti è poi avvenuto.
Ne deriva che è la stessa lex specialis ad aver consentito il ribasso su spese ed oneri accessori, senza apporre limiti. Anche se il ribasso del 100% di tale voce, va a intaccare il compenso netto, è allora evidente che tale eventualità sia stata ritenuta dalla amministrazione come non incidente sulla valutazione di “equità” del compenso.
Detto altrimenti, è la stessa lex specialis che, consentendo la riduzione del 100% della voce “spese e oneri accessori”, dimostra di ritenere “equo” il compenso non ribassabile anche ove comprensivo di spese ed oneri accessori.
Per altro, per il TAR non si può dire che l’importo non ribassabile non possa ritenersi non equo, anche ove fosse chiamato a coprire le spese e gli oneri accessori. Sul punto ha ricordato che la legge 21 aprile 2023, n. 49, che ha introdotto una disciplina volta a garantire la percezione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale (art.1):
- si applica anche “alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" (art.2, co.3);
- prevede espressamente che la nullità delle “clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge" (art.3, co.1).
In difetto di prova o di puntuale e concreta allegazione di segno contrario, deve ritenersi che il citato importo sia stato ritenuto dalla lex specialis – e costituisca ai sensi della richiamata legge n.49/2023 – un “equo compenso”, pur se in esso ricomprese le spese e gli oneri accessori.
Verifica anomalia dell'offerta: procedura a carico della SA
Infine riferimento al procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, esso è finalizzato all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa nel suo insieme e dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, al fine di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi.
Sul punto sono principi consolidati quelli per cui:
- la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge;
- la valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti;
- il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
Nel caso in esame, la valutazione della SA non risulta inficiata da illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà, ove pure si tenga conto della rilevata infondatezza della censura principale del ricorso, afferente alla violazione della lex specialis rispetto alla previsione dell’equo compenso, fatto che si ripete anche sul ribasso del 100% operato dagli altri concorrenti in gara.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimitàè dell'aggiudicazione in favore dell'OE che ha offerto un ribasso del 100% su spese e oneri accessori in relazione al compenso.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO