Equo compenso: tornano i minimi tariffari?
Con la Legge n. 49/2023 equo compenso alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e ritorno dei minimi tariffari
Non è una regola, ma molto spesso la qualità di una norma è inversamente proporzionale alla quantità di articoli che la compone. Meno sono gli articoli, i commi e le parole utilizzate dal legislatore, più la norma diventa leggibile e comprensibile a chi la deve applicare.
L'equo compenso e la Legge n. 49/2023
Qualche volta, però, capita di leggere delle norme brevi e omogenee che lasciano però il dubbio di averne compreso pienamente la portata. Ed è quello che sta capitando attorno alla Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" che entrerà in vigore il 20 maggio 2023 e la cui applicazione potrebbe rappresentare una vera novità nei rapporti tra i professionisti e la pubblica amministrazione.
Ciò che interessa maggiormente di questa norma sono:
- l'art. 2, comma 3 che estende il rispetto dell'equo compenso alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione;
- l'art. 12, comma 1 che a decorrere dal 20 maggio prevede
l'abrogazione:
- l’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Equo compenso e clausole vessatorie;
- l’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati;
- la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.
Ed è proprio questa ultima abrogazione che incide maggiormente, visto che elimina il divieto dei minimi tariffari che era stato introdotto dal Decreto Bersani (il D.L. n. 223/2006). Un divieto mai digerito da tutto il comparto dei professionisti e da cui è ufficialmente cominciato il declino di molte professioni.
Le gare di progettazione e il nuovo Codice dei contratti
L'art. 8 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) ha timidamente previsto il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito (salvo casi eccezionali e previa adeguata motivazione). Il successivo art. 41 definisce i livelli e i contenuti della progettazione, e rimanda all'allegato I.13 le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative:
- alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori;
- al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- alla direzione dei lavori;
- alla direzione di esecuzione;
- al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- al collaudo;
- agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
Viene altresì stabilito che "I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento". Resta sempre il dubbio (come nel "vecchio" D.Lgs. n. 50/2016) che i tali corrispettivi rappresentino solo un riferimento che la pubblica amministrazione può utilizzare per determinare l'importo da porre a base di gara. Un dubbio che il precedente art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ha generato mostruosità (bandi a 1 euro), ricorsi, sentenze ed interventi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
L'equo compenso e le tariffe professionali
Concentrando la nostra attenzione sui professionisti iscritti agli ordini e collegi è previsto che il compenso sia equo solo se conforme ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Nel caso delle professioni tecnici questo Decreto è il D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri) che dovrà necessariamente essere aggiornato sulla base dei nuovi livelli di progettazione (che saranno a breve 2 e non più 3).
L'art. 2 della Legge n. 49/2023 prevede che il compenso calcolato sulla base del Decreto Parametri si applichi nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale:
- regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- resi in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione).
L'art. 5 della Legge n. 49/2023 prevede che:
- i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali;
- i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali siano legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Come potrebbe incidere nelle gare di progettazione?
La portata di questa disposizione dovrà necessariamente passare sotto la lente dei Tribunali che saranno gli unici che potranno fornire un orientamento univoco. Dalla semplice lettura della norma sembrerebbe, però, che non solo i bandi di progettazione debbano essere determinati utilizzando come criterio il Decreto Parametri, ma anche che i professionisti che si aggiudicano queste gare con un ribasso ritenuto non compatibile con l'equo compenso possano essere passibili di denuncia da parte dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Insomma, ci sarà tanto da confrontarsi su questa nuova normativa.
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