Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: unica garanzia per danni e RCT
Il Supporto Giuridico del MIT conferma che la copertura assicurativa ex art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 deve contenere entrambe le garanzie, anche per importi contrattuali minimi
Due coperture, un’unica polizza
Il MIT ha innanzitutto chiarito che l’art. 117, comma 10, del Codice dei contratti impone all’esecutore di costituire una polizza che includa due coperture:
- copertura per i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione di opere (anche preesistenti);
- copertura per responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata ma comunque non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 euro.
Ne consegue che anche per contratti di importo molto ridotto (es. 50.000 euro), la garanzia RCT non può essere parametrata al 5%, ma deve comunque rispettare il limite minimo di 500.000 euro, come espressamente previsto dalla norma.
Il MIT precisa inoltre che la polizza deve essere unica, ossia contenere entrambe le coperture assicurative richieste, in coerenza con quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo, che rinvia agli schemi ministeriali standard.
Tuttavia, in una lettura sistematica e in linea con il principio della fiducia ex art. 2 del Codice, la stazione appaltante può ritenere conforme anche la presentazione di più polizze distinte, purché, nella sostanza, siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 117, comma 10, e siano compatibili con i modelli previsti dal legislatore.
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