Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: unica garanzia per danni e RCT

Il Supporto Giuridico del MIT conferma che la copertura assicurativa ex art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 deve contenere entrambe le garanzie, anche per importi contrattuali minimi

di Redazione tecnica - 10/04/2025

Cosa prevede il Codice dei contratti

Entrando ancor più nel dettaglio, ecco quanto dispone il citato comma 10, art. 117, del Codice dei contratti:

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante”.

Mentre, il successivo comma 12 dispone:

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante”.

Sostanzialmente, il comma 10 dell’art. 117 dispone che l’esecutore costituisca, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra:

  • i danni alle opere e agli impianti, anche preesistenti;
  • la responsabilità civile verso terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale:
    • pari al 5% dell’importo assicurato per le opere;
    • non inferiore a 500.000 euro;
    • non superiore a 5.000.000 euro.

La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di collaudo provvisorio o regolare esecuzione, o comunque trascorsi 12 mesi dalla fine lavori. Se è previsto un periodo di garanzia, la copertura iniziale deve essere sostituita da una polizza postuma, che copra anche i rischi connessi agli interventi di sostituzione o rifacimento delle lavorazioni.

Infine, è previsto che l’omesso pagamento del premio da parte dell’esecutore non incide sulla validità della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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