Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: unica garanzia per danni e RCT

Il Supporto Giuridico del MIT conferma che la copertura assicurativa ex art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 deve contenere entrambe le garanzie, anche per importi contrattuali minimi

di Redazione tecnica - 10/04/2025

Cosa deve verificare la stazione appaltante

Concludendo:

  • la polizza deve essere unica e includere:
    • copertura per danni alle opere;
    • copertura RCT con massimale da 500.000 a 5.000.000 euro, anche se il contratto è di importo inferiore;
  • la garanzia RCT non può essere parametrata semplicemente al 5% se ciò comporta il superamento dei limiti previsti;
  • sono ammissibili più polizze (anziché un’unica polizza cumulativa), purché il contenuto assicurativo complessivo sia conforme alla norma;
  • la copertura decorre dalla consegna lavori e si estende fino al collaudo o 12 mesi dalla fine lavori;
  • se c’è periodo di garanzia, serve una polizza postuma.

Per le stazioni appaltanti e per i RUP, ciò implica la necessità di verificare attentamente i contenuti delle polizze, richiedere prodotti assicurativi conformi agli schemi ministeriali e non accettare massimali impropriamente ridotti.

Allo stesso tempo, occorre valutare in modo flessibile la forma documentale, riconoscendo la validità di coperture articolate su più contratti assicurativi, purché rispettino il contenuto sostanziale richiesto dalla norma.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati