False asseverazioni: intervento della Corte di Cassazione
Illecito penale o amministrativo? La Cassazione opera una distinzione tra falso colposo e l’elemento soggettivo del dolo. E le sanzioni sono ben diverse
Rendere una falsa asseverazione può costare caro, e lo sanno bene i professionisti che ogni giorno sono tenuti a sottoscriverle in ambito Superbonus 110% e bonus edilizi.
Sul tema delle sanzioni previste per asseverazioni non conformi è intervenuta la Corte di Cassazione, con la relazione n. 31/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, nella quale viene effettuata un’analisi approfondita delle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall’art. 28-bis della legge n. 25/2022 che ha convertito il D.L. n. 4/2022 (cd. "Decreto Sostegni-Ter”).
False asseverazioni: la relazione della Cassazione sulle sanzioni previste
La Corte Suprema ha preliminarmente ricordato che l’art. 28-bis è composto da due commi:
- il primo riedita l’art. 2 del D.L. n. 13/2022, che ha modificato le fattispecie incriminatrici dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ampliandone lo spettro applicativo, e ha esteso l’applicazione della confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen. ai reati di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).
- il secondo comma ha invece riscritto l’art. 119 del D.L. n. 34/2020, (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tipizzando un reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni ed asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e, al tempo stesso, imponendo ai tecnici abilitati a rilasciarle obblighi assicurativi per la responsabilità civile più pregnanti.
Misure sanzionatorie in tema di frodi edilizie
Proprio in riferimento al comma 2, la Cassazione ha evidenziato come il sistema delle erogazioni dei bonus si affida, per esigenze di tempestività, alle asseverazioni/attestazioni di professionisti abilitati, spostando sul soggetto tecnicamente attrezzato le responsabilità che scaturiscono dalla comunicazione di dati ed informazioni non corrispondenti al vero; mentre sono demandati ad un momento successivo i controlli da parte degli enti erogatori, peraltro eseguibili a campione e, dunque, meramente eventuali.
In particolare, i professionisti sono incaricati di esercitare funzioni asseverative, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali con riferimento ad alcuni specifici profili:
- per gli interventi di efficientamento energetico, quanto al rispetto dei requisiti richiesti e alla corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismiche, quanto all'efficacia degli stessi interventi nonché alla congruità delle spese sostenute;
- per alcuni bonus edilizi, quanto alla congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione ovvero per lo sconto in fattura da fruire in luogo delle detrazioni fiscali.
Questo meccanismo di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, basato sulle asseverazioni, ha suggerito l’introduzione di uno specifico presidio sanzionatorio, peraltro di particolare rigore.
Asseverazioni false: le sanzioni penali
Secondo quanto previsto dal comma 13.bis.1., inserito nel corpo dell’art. 119, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie, esponga informazioni false oppure ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, oppure attesti falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.
Come spiegano gli ermellini, si tratta di un’ipotesi speciale di falso ideologico dichiarativo, costruita sulla falsariga di quella di cui all’art. 236-bis della legge fallimentare, e resa necessaria dal vertiginoso incremento delle frodi in materia di detrazioni per bonus edilizi (in particolare correlati all’opzione della cessione del credito), che hanno fatto lievitare in maniera abnorme l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fittizi.
Il mendacio, ovvero la falsa attestazione, può riferirsi:
- a dati oggettivi, genericamente qualificati come “rilevanti”, in ordine alla definizione dei requisiti tecnici del progetto di intervento e alla sua effettiva realizzazione,
- alla congruità delle spese, che va apprezzata in rapporto ai massimali definiti con provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica;
- agli atti c.d. dispositivi, che contengono una dichiarazione di volontà - e non invece di verità - dell’autore, se la dichiarazione si fonda sull’esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto;
- a valutazioni, basate su un apprezzamento discrezionale di natura tecnica, sempre che l’attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri tecnicamente indiscussi, che il dichiarante contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata giustificazione.
Nella struttura della nuova norma incriminatrice è quindi presente un elemento di dolo specifico, ossia l’obiettivo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Le sanzioni amministrative
La Cassazione evidenzia che il sistema repressivo si completa con la previsione, già inserita nel comma 14 dell’art. 119 cit., di un’ipotesi residuale di illecito amministrativo a carico dei soggetti che sono chiamati a rendere le asseverazioni/attestazioni, sui quali grava una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 2mila a 15mila euro, da applicare per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni rese.
Proprio per questo, nell’ottica di garantire la copertura del rischio finanziario sopportato dai committenti privati, ma, in definitiva, anche dal bilancio dello Stato, è stato previsto l’obbligo per il tecnico di stipula di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni che possano derivare dall’attività prestata, da rendere partitamente per ciascun intervento comportante attestazioni od asseverazioni, il cui massimale viene allineato all’importo complessivo dell'intervento stesso.
E qui si evince la discriminante più importante tra responsabilità penale e civile per il tecnico asseveratore: in caso di falso colposo, si esclude la sanzione penale in favore di quella amministrativa applicabile quando manca l’elemento soggettivo del dolo, presupponente la consapevolezza e volontà del mendacio, e l’infedeltà di quanto asseverato o attestato sia imputabile a negligenza od imperizia.
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