False dichiarazioni: la PA può sempre annullare il permesso di costruire
Il limite di 18 mesi per l'esercizio dell'autotutela non conta se i titoli abilitativi sono rilasciati sulla base di false attestazioni
Un permesso di costruire è per sempre? No, se i presupposti su cui è stato rilasciato sono falsi, o se gli interventi vengono realizzati in totale difformità da quanto (comunque) assentito.
Annullamento titoli edilizi: la sentenza del Consiglio di Stato
La conferma arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5141/2022, a seguito del ricorso contro l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire e contro il successivo provvedimento di diniego di accertamento della conformità urbanistico-edilizia. Secondo il ricorrente, non era possibile esercitare il potere in autotutela di annullamento dei titoli edilizi in quanto erano decorsi i termini.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ha preliminarmente ricordato che:
- secondo l’art. 19 comma 4, della l. 241/1990, “Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”;
- secondo l’art. 21 nonies, comma 2 bis, “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1…”.
False attestazioni, il potere di autotutela ha sempre validità
Nella SCIA presentata, era stata allegata un’autodichiarazione attestante il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso, mentre l’immobile è risultato totalmente difforme da quanto assentito.
Pertanto, l’amministrazione comunale ha legittimamente adottato le ordinanze, non tenendo in considerazione il termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotela previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 nonies, della legge n. 241/1990.
Come spiegano i giudici di Palazzo Spada, il comma 2 bis dell’art. 21 nonies contiene di fatto una norma di chiusura, che sanziona ogni dichiarazione mendace. Di conseguenza, in presenza di un’attestazione falsa da parte del privato l’amministrazione legittimamente interviene con le ordinanze di demolizione od di sospensione delle attività. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando i provvedimenti del Comune.
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