Credito d'imposta canoni di locazione immobili
Una Faq dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo
Sul credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per contenere gli effetti negativi collegati all'emergenza epidemiologica, arriva Una risposta dell’Agenzia delle Entrate che precisa quanto segue: “Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche”
Immobili ad uso non abitativo
Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020; condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator
Ricordiamo che l’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”) proroga ed estende la possibilità di usufruire dello sconto fiscale in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Fruizione del bonus
A norma del comma 3 dell’articolo 4, la fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e le seguenti successive modifiche:
- una prima modifica introdotta con Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215;
- una seconda modifica introdotta con Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156;
- una terza modifica adottata con Comunicazione della Cmmissione del 29 giugno 2020 C(2020) 4509.
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