Fascicolo Virtuale Operatore Economico: come funziona il FVOE
A cosa serve e come funziona uno degli elementi fondamentali della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 24 del nuovo Codice
Una delle più importanti novità che la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici ha portato con sé dal 1° gennaio 2024 è l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come previsto dall’art. 24 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e disciplinato con Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 262.
FVOE: cos'è e come funziona
Secondo il disposto del Codice, presso la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente di:
- verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95;
- attestare i requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
- attestare dati e documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
In questo modo si permette:
- alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
- agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico, creando un repository dove caricare tutti i documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
Funzionamento del FVOE: la delibera ANAC
Con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ANAC ha individuato le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le funzionalità del FVOE stesso
In particolare il FVOE permette di:
- controllare l’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
- verificare, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti;
- per SA ed enti concedenti, di acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
- per gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire dati e certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
- riutilizzare i documenti presenti nel FVOE, nel caso degli operatori, per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; per le SA per riaccertare il possesso dei requisiti;
Sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
FVOE: indicazioni dal 1° gennaio 2024
ANAC segnala che fino alla completa operatività del sistema:
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
- i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice;
- i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema.
Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e
l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza
acquisiti al FVOE, fermo restando che gli operatori economici sono
responsabili della correttezza, della veridicità e
dell’aggiornamento dei dati inseriti nel fascicolo.
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