Fatturazione elettronica e imposta di bollo: aggiornata la guida del Fisco
Disponibile online la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate sull'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
È stata aggiornata a gennaio 2024 la Guida dell’Agenzia delle Entrate relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La guida considera l’aggiornamento avvenuto il 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, che ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.
Imposta di bollo su fatture elettroniche: la Guida del Fisco
Scendendo nel dettaglio, la Guida è così articolata:
- Introduzione al nuovo sistema
- L’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche
- Elenco A (non modificabile)
- Elenco B (modificabile)
- Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo
- Versamento dell’imposta di bollo e controlli
- Normativa e prassi
Secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2014, l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è obbligatorio e va fatto mediante specifica annotazione, valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. Si genererà così un importo complessivo che i contribuenti devono liquidare mediante presentazione di modello F24.
Imposta di bollo su fatture elettroniche: l'elenco A e l'elenco B
All’interno del portale “Fatture e corrispettivi” del Fisco, i contribuenti e i loro intermediari troveranno i dati relativi:
- all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A);
- alle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, integrati dall’Agenzia, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
Elenco A (non modificabile)
L’elenco A, a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, non può essere modificato. Esso contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Questa indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale”.
L’elenco B (modificabile)
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilevato l’obbligo di tale assolvimento.
Si tratta delle fatture che soddisfano queste condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti è maggiore di 77,47 euro;
- il contribuente ha valorizzato il campo “Natura” con uno dei
codici:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
- N4 (operazioni esenti Iva);
- non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.
Il Fisco prevede anche delle eccezioni, elencate all’interno della Guida.
Modifiche all'elenco B: quali e come farle
Tramite gli elenchi, i soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento.
Diversamente, se i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, l’Agenzia delle Entrate fa presente che:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al SDI ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo.
La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari delegati. Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Imposta di bollo fatture elettroniche: versamenti e controlli
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per il secondo trimestre, il termine slitta al 20 settembre.
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MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B |
DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B |
VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO |
SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
1° TRIMESTRE |
15 aprile |
30 aprile |
15 maggio |
31 maggio |
2° TRIMESTRE |
15 luglio |
10 settembre |
20 settembre |
30 settembre |
3° TRIMESTRE |
15 ottobre |
31 ottobre |
15 novembre |
30 novembre |
4° TRIMESTRE |
15 gennaio dell’anno successivo |
31 gennaio dell’anno successivo |
15 febbraio dell’anno successivo |
28 febbraio dell’anno successivo |
Per eseguire il pagamento, basta indicare nel portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Qualora il pagamento avvenga in ritardo, si calcolano automaticamente sanzione e interessi previsti per il ravvedimento operoso.
Se il versamento dell’imposta di bollo risulta omesso o carente rispetto all’importo dovuto, oppure tardivo rispetto alla scadenza, il soggetto IVA riceve una comunicazione telematica alla PEC indicata nella quale il Fisco indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista, ridotta a un terzo e gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.
Documenti Allegati
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