Fatturazione elettronica, obbligo POS anticipato al 30 giugno
Lo schema di decreto PNRR 2 cancella anche l’esonero per i forfettari fino a 65mila euro di reddito
C’è un’importante novità nella bozza di decreto legge “PNRR 2”, con il quale verranno introdotte ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e riguarda l’attività dei professionisti.
Decreto PNRR 2: obbligo di POS dal 30 giugno
Lo schema, all’art. 15, prevede infatti l’anticipazione al 30 giugno 2022 dell’obbligo di fatturazione elettronica, con l’irrogazione di una sanzione di 30 euro, più il 4% dell’importo della transazione negata, al professionista o al commerciante che rifiuterà il pagamento con bancomat o carta di credito.
Ricordiamo che l’art. 19-ter del D.L. n. 152/2021, ovvero il cosiddetto “Decreto PNRR”, aveva stabilito al comma 1, lettera b), lo schema sanzionatorio per quanto previsto all’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ossia che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento". Adesso, con la nuova proposta, le sanzioni scatteranno già dal 1° luglio 2022.
Nessun professionista esonerato
Non solo: a partire dall'1 luglio 2022, tutti i professionisti dovranno munirsi di POS. L’attuale bozza infatti cancella l’esonero previsto all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati per soggetti che applicano il regime forfettario e che nel periodo d'imposta precedente hanno fatturato non più di 65mila euro.
C'è però ancora una piccola speranza: il Governo vaglierà infatti la possibilità di mantenere l'esonero, almeno fino al 2024, dei professionisti forfettari entro i 25mila euro di reddito.
Deroghe alle sanzioni
Infine, lo schema di decreto stabilisce che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
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