Fiscalizzazione abusi edilizi: ecco come si calcola la sanzione alternativa alla demolizione
Dal Consiglio di Stato le indicazioni sulla fiscalizzazione dell’abuso edilizio, sulla “data di esecuzione dell’abuso” e sulla sanzione alternativa alla demolizione
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Redazione tecnica -
13/03/2024
L’intervento dell’Adunanza Plenaria
Su questi due dubbi è intervenuta la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 marzo 2024, n. 3 che, relativamente alle disposizioni contenute all’art. 33, comma 2 del TUE, ha preliminarmente rilevato:
- la ratio della fiscalizzazione dell’abuso edilizio risiede nella volontà del legislatore di evitare la sanzione primaria della rimozione e della demolizione dell’abuso, quando vi siano obiettive difficoltà tecniche di esecuzione;
- la fiscalizzazione rappresenta un istituto attraverso il quale il legislatore ha inteso contemperare la situazione di difficoltà esistente al momento di esecuzione del ripristino con la necessità di esercitare comunque il potere sanzionatorio;
- in caso di impossibilità di eseguire la sanzione reale in forma specifica, si accede ad una misura reale in forma pecuniaria con la stessa identica funzione risarcitoria della collettività, offesa dall’abuso edilizio.
Ciò premesso, occorre chiarire due riferimenti temporali:
- l’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione;
- la data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri della legge 27 luglio 1978, n. 392.
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Sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 marzo 2024, n. 3IL NOTIZIOMETRO