Fiscalizzazione abusi edilizi: ecco come si calcola la sanzione alternativa alla demolizione
Dal Consiglio di Stato le indicazioni sulla fiscalizzazione dell’abuso edilizio, sulla “data di esecuzione dell’abuso” e sulla sanzione alternativa alla demolizione
Il costo di produzione
Relativamente al costo di produzione, l’art. 33, comma 2, del TUE si presta a due diverse interpretazioni:
- per una prima interpretazione, va determinato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale e poi il relativo importo va aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione;
- per una alternativa interpretazione, va determinato con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, e l’importo così ottenuto va incrementato sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.
La data di esecuzione dell’abuso
La scelta tra le due interpretazioni lascia aperto un ulteriore interrogativo, ossia cosa si intenda per “data di esecuzione dell’abuso”. Al riguardo, secondo l’Adunanza Plenaria sono possibili quattro diverse interpretazioni, di cui una sola, però, la prima, risulta maggiormente aderente al suo dato testuale:
- il momento in cui sono ultimati i lavori edilizi abusivi;
- il momento in cui l’abuso è accertato da parte dell’amministrazione;
- il momento in cui l’abuso è autodichiarato da parte dell’interessato;
- il momento in cui è irrogata la sanzione pecuniaria.
Documenti Allegati
Sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 marzo 2024, n. 3IL NOTIZIOMETRO