Fiscalizzazione abusi edilizi, sanatoria paesaggistica e aumenti volumetrici: prima e post Salva Casa

Il TAR Lombardia esclude la possibilità di sanatoria paesaggistica in presenza di aumenti volumetrici prima del Salva Casa. E dopo?

di Gianluca Oreto - 03/12/2024

Ampliamento volumetrico e fiscalizzazione prima e post Salva Casa

Relativamente alla paventata ipotesi di valutare la fattibilità del ribassamento delle torrette senza pregiudizio per la residua parte dell’edificio principale, il TAR ha confermato un principio ampiamente consolidato della giurisprudenza.

Nel caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (come nel caso di specie), l’art. 34, comma 2, del TUE dispone che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è possibile applicare una “sanzione alternativa” (la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio) pari al triplo del costo di produzione, se si tratta di immobile ad uso residenziale, o al triplo del valore venale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

L’art. 32, comma 2, del Testo Unico Edilizia, nella versione precedente il Salva Casa disponeva che tutti gli altri interventi (oltre quelli di cui al precedente comma 1) su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, erano da considerare variazioni essenziali al progetto. Prima del Salva Casa, in caso di variazione essenziale la conseguenza necessaria e vincolante era quella consistente nella riduzione in pristino dei luoghi (art. 31, d.P.R. 380/2001).

Sulla fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34, comma 2, del TUE, la giurisprudenza ha da tempo formato il principio consolidato per cui la stessa non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai ritenute “in parziale difformità”, atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.

È evidente, dunque, che a seguito del Salva Casa si aprono due nuove possibilità per gli abusi parziali o le variazioni essenziali con ampliamento volumetrico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In questi casi sarà possibile:

  • presentare l’accertamento di conformità paesaggistica necessario per la sanatoria semplificata;
  • in alternativa procedere alla fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, del TUE (a discrezione del Comune), in considerazione che non si tratta più di “variazione essenziale”.
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