Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: quando è possibile?
Per quali interventi e a quali condizioni è possibile applicare la sanzione pecuniaria invece della demolizione? Proviamo a fare chiarezza
Introdotta dal Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può essere applicata in particolari situazioni in cui la demolizione dell’opera abusiva risulti impossibile o arrecare pregiudizi alle parti conformi di un'opera, sostituendola con una sanzione pecuniaria. Ma questa opzione è sempre applicabile? Quali sono i suoi limiti?
Fiscalizzazione abuso edilizio: quando è applicabile
Il d.P.R. n. 380/2001 disciplina in modo preciso i casi in cui la fiscalizzazione dell’abuso può essere applicata e quando no, sulla base della gravità degli abusi:
- abusi edilizi rilevanti (art. 31), che riguardano opere realizzate senza permesso di costruire o in totale difformità da esso. In questi casi, la regola generale impone la demolizione e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
- abusi minori o parziali (artt. 33 e 34), quali interventi e opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso (art. 33, comma 1) e interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 1). Qui entra in gioco la fiscalizzazione: se la demolizione non può avvenire senza compromettere la parte regolare dell’edificio, il Comune può imporre il pagamento di una sanzione invece dell’abbattimento.
Sul punto si ricorda che con il termine "fiscalizzazione" dell'abuso, funzionale ad evidenziare sinteticamente e già a livello definitorio la sua sostanziale monetizzazione, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione.
In particolare, si può accedere alla fiscalizzazione:
- sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito ad ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001);
- a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l'applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 01);
- all'esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38).
La fiscalizzazione non è applicabile nell'ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una "nuova opera" in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31).
Il principio cardine della fiscalizzazione è che essa rappresenta un’eccezione, non la regola: può essere concessa solo quando il ripristino dello stato dei luoghi risulti tecnicamente impossibile o dannoso per la struttura complessiva dell’edificio.
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