Fiscalizzazioni, tolleranze e stato legittimo: cosa cambia con il Salva Casa?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito in che modo il pagamento di sanzioni (fiscalizzazioni) e le dichiarazioni sulle tolleranze si rapportano allo stato legittimo

di Redazione tecnica - 12/02/2025

Limiti della fiscalizzazione: le sanzioni non sostituiscono i titoli edilizi

Tuttavia, il MIT precisa che il pagamento delle sanzioni e le dichiarazioni sulle tolleranze non sono titoli abilitativi e non possono dimostrare la legittimità dei titoli edilizi pregressi.

Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo, le sanzioni e le tolleranze possono affiancare il titolo edilizio originario o l’ultimo titolo valido, ma non possono da sole costituire una prova di legittimità dell’intero iter autorizzativo.

Nello specifico, non si applica la semplificazione formale prevista dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, in quanto:

  • le fiscalizzazioni (artt. 33, 34 e 37 del TUE) non certificano la verifica dei titoli pregressi da parte della P.A.;
  • le tolleranze costruttive (art. 34-bis del TUE) servono solo a riconoscere minime difformità non qualificabili come abuso edilizio, ma non sostituiscono un titolo edilizio valido.

Unica eccezione: il pagamento della sanzione ex art. 38 del TUE, che si applica nei casi di permesso di costruire annullato e che, una volta versata, produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria.

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