Flat tax 15% per professionisti e imprese: nuove indicazioni dal Fisco
Pubblicata una nuova circolare che specifica i criteri di accesso al regime opzionale alternativo all'IRPEF e come calcolare la base imponibile
Un'aliquota fissa del 15% per redditi d'impresa e di lavoro autonomo fino a 40mila euro, limitatamente al 2023 e in alternativa al regime IRPEF: sono questi in sintesi, i punti chiave del regime opzionale "flat tax", sul quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni con la Circolare del 28 giugno 2023, n. 18/E, specificando a chi e come si applica la disciplina prevista dalla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Flat tax 15%: tutti i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
Come specifica il Fisco, si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con un’aliquota fissa del 15% da applicare sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni
- imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.
- Contribuenti che abbiano applicato il regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (Dl n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni), ma non nel 2023.
Rimangono esclusi invece:
- redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza”;
- redditi delle società di capitali, imputati ai soci per “trasparenza”;
- redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli
- contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014)
Tassa piatta incrementale: come calcolare la base imponibile
Nella circolare si illustra, anche tramite alcuni esempi, la definizione della base imponibile. Il calcolo va fatto determinando la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativi al 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
A questa differenza va applicata la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Il reddito così determinato, è soggetto all’aliquota fissa del 15% nel limite massimo di 40mila euro.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Cos'è la flat tax
Introdotto con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023), il regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 55 a 57, prevede per il solo anno d’imposta 2023, un regime sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
In particolare la normativa prevede:
- al comma 55 che, per «il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare».
- al comma 56 che, quando «le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55»;
- al comma 57 che nella «determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56».
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