Fondo adeguamento prezzi: il MIT assegna le risorse 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di assegnazione dei Fondi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate, relative al periodo agosto-dicembre 2022

di Redazione tecnica - 22/02/2025

Dopo la prima tranche del 2022 approvata con il Decreto del 10 dicembre 2024, il MIT adesso assegna le risorse del Fondo adeguamento prezzi per i SAL delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

Fondo adeguamento prezzi: l'ok del MIT all'assegnazione delle risorse

La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2025, n. 42, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2024, con cui sono state appunto ripartite le risorse del Fondo previsto dall’art. 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021.

Le somme sono destinate a coprire gli interventi specificati nell’art. 26, comma 4, lettera b), del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022), con riferimento ai SAL per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

Ripartizione dei fondi

Le richieste pervenute dalle stazioni appaltanti al Ministero sono state 1.694 per 5.085 contratti di appalto, e l’importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a 509.780.012,90 euro, suddivisi tra piccole, medie e grandi imprese, come dettagliato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Le risorse sono state così suddivise:

  • 114,222 milioni di euro per 1.088 piccole imprese;
  • 158,697 milioni di euro per 677 medie imprese;
  • 236,859 milioni di euro per 240 grandi imprese.

Le modalità di erogazione prevedono:

  • un’anticipazione pari al 50% dell’importo complessivo ammissibile, che è già stata riconosciuta dal Ministero, in conformità all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 21/2022;
  • il saldo dei contributi, impegnato contabilmente e successivamente erogato alle stazioni appaltanti dopo l’adozione del decreto.

Nel decreto si specifica che sono previsti controlli a campione sull’utilizzo fondi, con revoca del beneficio e recupero delle somme già erogate nel caso in cui vengano riscontrare delle irregolarità.

 

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