Fondo adeguamento prezzi: il MIT assegna le risorse

Pubblicato il decreto di assegnazione dei Fondi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022

di Redazione tecnica - 24/01/2025

Con il decreto 10 dicembre 2024, n. 103, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato la disponibilità delle risorse del c.d. “Fondo Adeguamento Prezzi” in relazione alle domande pervenute, assegnando anche i fondi secondo le tabelle contenute nell’Allegato 1 al decreto.

Fondo Adeguamento Prezzi: l'ok del MIT all'assegnazione delle risorse

Previsto dall’art. 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, il Fondo per l’adeguamento prezzi si applica in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti). Il Fondo, per il 2022, ammonta a un totale di 770 milioni di euro, grazie agli incrementi delle risorse stabiliti anche con il Decreto Ucraina, il Decreto Energia e lo stesso Decreto Aiuti. In particolare, il D.L. n. 50/2022, ha disposto:

  • all’articolo 26, comma 1, che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha previsto che il SAL afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, è adottato (anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali), applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;
  • al comma 4, lettera b), che in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC oppure in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 32/2019, ai relativi oneri si provvede “..a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021”;
  • al comma 5, lettera b), un incremento di altri 500 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo.

Le risorse assegnate

La dotazione complessiva risulta pari a 770 milioni di euro e, in relazione alle domande di accesso al Fondo si può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse disponibili e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto in favore dei soggetti ammessi.

Il DM del 27 luglio 2022 n. 241 ha assegnato a ciascuna delle tre categorie “piccola, “media” e “grande” impresa una quota parte pressoché equivalente del Fondo pari a:

  • a) il 34% alla categoria «piccola impresa»;
  • b) il 33 per cento alla categoria «media impresa»;
  • c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa».

Nelle more dell’istruttoria relativa all’IVA da riconoscere alle Stazioni Appaltanti, come confermato da una risoluzione del Fisco, il MIT ha rideterminato l’importo complessivo ammesso e ha aggiornato l’Allegato 1 al decreto MIT 25 settembre 2023, n. 191.

In totale sono pervenute 2.046 richieste di Stazioni Appaltanti, relative a 6.740 contratti di appalto per un importo di € 528,298 milioni di euro; l’importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a € 480,079 milioni di euro a favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, così suddiviso:

  • 1251 piccole imprese, per un totale di 131,826 milioni di euro;
  • 733 medie imprese, per un totale di 147,273 milioni di euro;
  • 250 grandi imprese, per un totale di 200,980 milioni di euro.

L’importo delle richieste ammissibili, rientra quindi nella disponibilità complessiva del Fondo con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1°gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, e la relativa ripartizione è approvata come indicato nell’Allegato 1 che sostituisce l’Allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 settembre 2023, n. 191.

© Riproduzione riservata