Fondo demolizione opere abusive: nuovo bando per i Comuni

Il MIT apre una nuova finestra per la richiesta di accesso ai contributi per la demolizione di opere abusive. Ecco quanto spetta per ciascun intervento

di Redazione tecnica - 10/07/2024

I Comuni possono segnare sul calendario il 16 settembre 2024: è questa la data a partire da cui sarà possibile presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui all’art. 1, comma 24 della legge n. 205/2017, gestito dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIT.

Fondo demolizioni opere abusive: il nuovo Bando del MIT

La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2024, n. 158, del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riportante il Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive. Le istanze potranno essere inviate dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024, fino alle ore 12:00 del 16 ottobre 2024, compilando il modulo on-line e verranno accolte sulla base dei criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni disciplinate dal decreto interministeriale del 23 giugno 2020, n. 254. In caso di insufficienza di fondi, si procederà in ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Contributo fondo demolizioni: spese ammesse

I contributi assegnati a valere sul Fondo demolizioni riguardano interventi ancora da eseguire identificati attraverso il codice CUP. I contributi coprono il 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.

Sono incluse:

  • le spese tecniche e amministrative;
  • le spese connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

Non sono ammesse richieste di contributo per interventi:

  • già assegnatari dei finanziamenti di cui ai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti di approvazione degli interventi di demolizione delle opere abusive e dei relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 e successivi rifinanziamenti;
  • presentati nelle precedenti campagne e non ammessi al contributo oppure interventi ammessi al contributo per i quali il comune abbia successivamente presentato richiesta di revoca o rinuncia;
  • già integralmente finanziati attraverso altri programmi o fondi;
  • su immobili oggetto di un giudizio pendente e per i quali alla data della presentazione dell’istanza sia stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento di demolizione o rimozione.

Tempi di realizzazione degli interventi

Una volta assegnato il contributo, i Comuni provvedono all’affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l’impresa entro dodici mesi e concludono gli interventi entro 24 mesi pena la revoca del contributo. La proroga, non superiore a 24 mesi, può essere richiesta al MIT con provvedimento motivato, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera da demolire.

Nelle more dell’attivazione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, prevista dalla legge di Bilancio 2018, il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, con controlli a campione.

Trasferimento dei contributi ai Comuni

Le risorse assegnate vengono erogate al 50% al momento dell’assegnazione dei contributi, il saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.

Ai fini della erogazione del saldo è ecessario che i comuni provvedano:

  • all’adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 229/2011 relativi al Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
  • alla trasmissione, esclusivamente via pec, all’indirizzo fondodemolizioni@pec.mit.gov.it della seguente documentazione firmata digitalmente, recante nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento:
    • a) Determina di approvazione della rendicontazione recante nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento, nella quale devono essere richiamati espressamente e allegati il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione entrambi recanti nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento;
    • b) Certificato di ultimazione dei lavori recante nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento;
    • c) Certificato di regolare esecuzione dei lavori recante nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento;
    • d) Attestazione dell’importo complessivo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento;
    • e) Attestazione dell’adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 229/2011 relativi al Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), all’interno del quale il CUP dell’intervento deve risultare nello stato «Concluso».
    • f) Prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento recante nell’oggetto il CUP e il CIG dell’intervento.
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