Formazione dipendenti PA: serve acquisire il CIG?
ANAC fa chiarezza sulla necessità o meno per le Amministrazioni di acquisire il CIG in caso di partecipazione dei dipendenti a seminari e convegni
Quando è obbligatorio il Codice Identificativo di Gara (CIG) e quando no, nel caso di eventi formativi destinati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni? Qual è la differenza tra la partecipazione a un seminario e l’acquisto di un corso di formazione?
A sciogliere i dubbi è l’ANAC, con una nuova FAQ pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Eventi formativi per dipendenti PA: CIG sì o no?
Spiega ANAC che la partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno, anche se l’iscrizione è sostenuta economicamente dall’amministrazione di appartenenza, non configura un appalto di servizi. Di conseguenza, non è soggetta all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla legge n. 9/2014.
Sul punto, l’Autorità ha richiamato l’art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. n. 66/2014, secondo cui tali spese non rientrano tra quelle da sottoporre a monitoraggio con CIG.
Diverso è il caso in cui l’ente pubblico acquisti un corso di formazione strutturato per i propri dipendenti. In questo caso si configura un vero e proprio appalto di servizi di formazione, inserito nell’Allegato IX al Codice dei Contratti Pubblici e si applica l’intera disciplina sulla tracciabilità, incluso l’obbligo di richiesta del CIG.
Chiarezza normativa: focus sull’elemento discriminante
In conclusione, l’elemento distintivo è la presenza o meno di un contratto di appalto tra l’amministrazione e un fornitore di servizi formativi:
- si tratta di partecipazione individuale a eventi esterni, non è necessario attivare la procedura di tracciabilità
- se invece l’ente commissiona un’attività formativa rivolta al proprio personale, scatta l’obbligo del CIG e delle ulteriori formalità previste dal Codice.
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