Fotovoltaico: è edilizia libera col Decreto Bollette
Con la conversione del D.L. n. 17/2022 (Decreto Energia) arrivano importanti semplificazioni per l'istallazione di impianti fotovoltaici
Tra le disposizioni inserite nel Decreto Legge n. 17/2022 (nel testo approvato definitivamente dal Parlamento) spiccano quelle poche ma selezionate che riguardano a vario titolo il settore dell'edilizia e dell'urbanistica.
Le disposizioni per l'edilizia nel Decreto Bollette
In particolare, nel testo del D.L. n. 17/2022 (Decreto Bollette) sono stati inseriti i seguenti articoli:
- l'art. 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- l'art. 9-ter - Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti;
- l'art. 10-bis - Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale;
- l'art. 28 - Rigenerazione urbana.
Ristrutturazione edilizia
L'art. 28 e più precisamente il comma 5-bis reca modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) a seguito delle quali tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (considerati tali ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria) ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 142/2004.
Di conseguenza, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
Le semplificazioni per il fotovoltaico
L'art. 9, comma 1 del Decreto Bollette modifica l’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 contenente le procedure di comunicazione, verifica e autorizzazione connesse all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, si prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati ed è considerata intervento di manutenzione ordinaria, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari.
Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza dei vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici.
La disposizione di cui al primo periodo del comma – che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (immobili di pregio e nuclei storici) ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Il comma 5 dell’articolo 7-bis, come riformulato, specifica anche che rientrano nelle opere in edilizia libera la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi – sempre secondo quanto inserito dalla Camera dei deputati – eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari.
Ecco la nuova formulazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011
Art. 7-bis - Autorizzazione Unica
- Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma
11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e
l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un
modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai
Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle
comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6,
comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
- i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
- la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
- Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
- Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di
assenso, comunque denominati, l'interessato può:
- allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
- richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
- I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
- Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordina-ria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
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