Frodi fiscali: sequestrati 328 milioni di crediti
Sequestrati crediti d’imposta fittizi, creati prima dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode e quindi non soggetti ai controlli preventivi come asseverazione delle spese e visto di conformità
Ammontano a oltre 328 milioni di euro i crediti sequestrati dal Comando Provinciale di Brescia della Guardia di Finanza, e legati a un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Brescia sull’utilizzo improprio del Bonus Facciate, del Bonus Locazioni e del Sismabonus.
Frodi fiscali: nuovo sequestro di crediti fittizi
I provvedimenti di sequestro hanno riguardato crediti d’imposta fittizi, creati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”) e quindi non soggetti ai controlli preventivi stabiliti dal provvedimento (asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità), confluito poi nella legge di Bilancio 2022.
Il sequestro che ha anche determinato l’esecuzione di una misura cautelare interdittiva, oltre a varie perquisizioni presso uffici e sedi di società ubicate in Lombardia e Veneto e di commercialisti nelle province di Brescia, Ferrara e Barletta-Andria-Trani.
Le indagini sono nate dopo una segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, tramite controlli incrociati, ha identificato alcuni soggetti che avevano immesso crediti d’imposta di dubbia legittimità nei propri cassetti fiscali.
Sulla base di un’analisi dei fattori di rischio, quali l'assenza di una struttura aziendale da parte degli appaltatori o comunque l'assenza di cantieri operativi, la GdF ha ricostruito una rete di soggetti che autocertificavano lavori suscettibili di rimborso fiscale, ma in realtà del tutto inesistenti. Tra i reati che verranno contestati, quelli di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti.
Questo il modus operandi: venivano generati crediti fiscali falsi ceduti a entità giuridiche compiacenti, alcune delle quali riconducibili alla stessa persona, prive di una struttura organizzativa imprenditoriale. Queste società, a loro volta, trasferivano i crediti falsi a più operatori, consentendone così l’utilizzo in compensazione a debiti tributari oppure la monetizzazione, quindi cedendo crediti in cambio di denaro presso intermediari finanziari, giustificandoli come crediti maturati per interventi edilizi su beni immobili inesistenti.
Coinvolti anche soggetti ignari delle truffe
In altri casi invece alcuni soggetti, hanno immesso, nei cassetti fiscali di società compiacenti, crediti fiscali falsi generati da soggetti completamente ignari della commissione di lavori di ristrutturazione presso immobili di loro proprietà, e che hanno disconosciuto dinanzi agli investigatori l’esistenza delle opere edilizie.
Le indagini proseguono anche in coordinamento con altre Procure della Repubblica, atteso il carattere diffuso delle condotte criminose sopra descritte.
Le frodi legate ai crediti fiscali
Dopo un periodo in cui i controlli erano obbligatori solo per il Superbonus 110%, il meccanismo di cessione dei crediti edilizi di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato disciplinato con maggiore rigore con il D.L. n. 157/2021, che ha esteso ai c.d. “bonus minori”, come ad esempio il Bonus Facciate, gli stessi controlli (asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità) previsti per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio.
Nonostante la stretta, la cessione del credito ha continuato il suo percorso “demonizzante”, culminato nel c.d. “Decreto Cessioni" o "Blocca Cessioni”, con il quale la stretta è stata ancora più forte, prevedendo, a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 lo stop quasi completo all'utilizzo delle opzioni alternative.
Attenzione però, perché lo stesso Decreto Cessioni ha introdotto un’importante tutela per chi acquisisce, inconsapevolmente, crediti fiscali che risultino successivamente affetti da irregolarità: l’art. 1, lettera b) del provvedimento ha infatti aggiunto il co. 6-bis all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, escludendo la responsabilità in solido per concorso del soggetto che li ha acquisiti, fatti salvi dolo o colpa grave, nelle violazioni, e che sia in possesso della documentazione specificata nella norma.
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