Gara con prezzario obsoleto: è previsto l'aggiornamento dei SAL?
L'aggiudicatario ha diritto all’aggiornamento dei SAL previsto dal decreto aiuti prorogato dalla Legge di Bilancio 2023? Ecco la risposta dell'esperto
Ho partecipato ad una gara nel dicembre 2022 il cui prezzario di riferimento è datato 2017. Ho diritto, in caso di aggiudicazione, all’aggiornamento dei SAL previsto dal decreto aiuti prorogato dalla Legge di Bilancio 2023?
L'esperto risponde
La gara dovrebbe riportare il prezzario infrannuale aggiornato al 31 luglio 2022. L’art. 26 comma 2 del d.l. n. 50/2022 impone l’applicazione del prezzario aggiornato a luglio 2022 per le gare bandite dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Secondo una recente sentenza del TAR Campania (n. 7596/2022), la violazione dell’art. 26, comma 2 può comportare l’annullamento del bando di gara.
Sarebbe da valutare la possibilità di applicare nel caso di specie il nuovo comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023), che prevede per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro la possibilità di adottare i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31 luglio 2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023, purché:
- il termine finale di presentazione delle offerte è compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- l’intervento non rientra tra quelli per cui è possibile disporre accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili.
Resta salva la possibilità, nel caso di specie, di avvalersi dalla clausola di revisione prezzi e del meccanismo ordinario di compensazione. In applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022, la clausola di revisione del prezzo deve essere obbligatoriamente inserita nel contratto. Con riferimento alla compensazione ordinaria, invece, si precisa che la stessa opera per i soli appalti di lavori, per l’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta, e che questa è invece esclusa nel caso in cui trovi applicazione il nuovo comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023).
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