Garanzie definitive: il MIT interviene sugli accordi quadro

Come si applicano le garanzie definitive ai sensi dell'art. 117 del d.lgs 36/2023 nel caso di appalti con più lotto e contratti attuativi? Ecco la risposta del Supporto Giuridico

di Redazione tecnica - 24/07/2024

Nel caso di accordo quadro suddiviso in più lotti (e con più aggiudicatari per ciascuno di essi), esso deve essere assistito da una propria garanzia definitiva, distinta da quella relativa ai singoli contratti attuativi.

Accordi quadro e contratti attuativi: come si applicano le garanzie definitive?

A specificarlo è il MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2516, rispondendo al quesito di una Stazione Appaltante in relazione alla corretta formulazione e applicazione delle garanzie previste dall'art. 117 del d.lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Nel dettaglio, la SA ha chiesto:

  •  se sia legittimo chiedere ai partecipanti alla gara una garanzia definitiva del 2% dell'importo dell'accordo quadro relativo al singolo lotto, con specifico riferimento alle percentuali massime aggiudicabili (50% al primo aggiudicatario e massimo 50% agli altri aggiudicatari in graduatoria);
  • trattandosi di una gara per la stipula di accordi con diverse aziende, quale Azienda dovesse incamerare la cauzione definitiva in fase di stipula dei contratti attuativi: l'Azienda capofila che effettua la gara oppure quella aderente all'Accordo Quadro.

Il parere del MIT

Il MIT ha appunto chiarito che, secondo il d.lgs 36/2023, l'accordo quadro deve essere assistito da una propria garanzia definitiva, distinta da quella relativa ai singoli contratti attuativi.

Per la garanzia definitiva dell'accordo quadro, a norma dell'art. 117, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, l'importo deve essere indicato nei documenti di gara e non può superare il 2% dell'importo massimo spendibile previsto dall'accordo stesso, indipendentemente dal ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario.

Nel caso in esame, essendovi più aggiudicatari per ogni lotto, la percentuale del 2% va calcolata sul massimo spendibile nei confronti di ogni aggiudicatario.

Come spiega il supporto giuridico, il "primo aggiudicatario" ha un massimo spendibile corrispondente all'intero importo dell'accordo quadro e non solo al 50% garantito, che rappresenta il minimo spendibile. Per esempio, se l'accordo quadro ha un importo massimo spendibile di 100 euro (oltre IVA), all'aggiudicatario sarà garantito 50 euro, ma nulla esclude che possano essere spesi 100 euro nei suoi confronti; quindi la garanzia del primo aggiudicatario dovrà essere di 2 euro. Gli altri aggiudicatari, avendo un massimo spendibile di 50 euro, dovranno presentare una garanzia di 1 euro.

Le garanzie sui contratti attuativi

Infine, per quanto riguarda i contratti attuativi, questi devono avere una propria garanzia definitiva pari al 10% del valore dei contratti stessi, salvo che la lex specialis di gara non preveda una percentuale inferiore. Le riduzioni di percentuale indicate dall'art. 106, richiamato dall'art. 117, si applicano alla garanzia sull'accordo quadro.

Per i contratti attuativi si applicano invece:

  1. gli aumenti di percentuale previsti dal comma 2 dell'art. 117;
  2.  le diminuzioni indicate nell'art. 106.

Infine, la garanzia definitiva sull'accordo quadro deve essere richiesta dall'ente che sottoscrive l'accordo stesso, mentre la garanzia definitiva sui singoli contratti attuativi deve essere richiesta dall'ente che sottoscrive tali contratti.

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