Gare di progettazione: niente ribasso sotto l’equo compenso
La Legge n. 49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023, ha imposto l’equo compenso anche nei rapporti tra i professionisti e la pubblica amministrazione
Niente più ribassi sotto l’”equo compenso” nelle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. Lo prevede, a partire dal 20 maggio 2023, la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 e lo ha recentemente chiarito e ribadito il TAR Veneto con la Sentenza 3 aprile 2024, n. 632 che mette fine ad un “dubbio normativo” sollevato da ANAC.
I dubbi di ANAC e le conferme del TAR
A ridosso dell’entrata in vigore della Legge n. 49/2023, con l’Atto 27 giugno 2023, il Presidente ANAC Giuseppe Busia aveva affermato “Sull’equo compenso ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”.
Un dubbio che sarebbe stato la chiave di volta della delibera 28 febbraio 2024, n. 101, mediante la quale ANAC ha confermato l’operato di una stazione appaltante che non ha escluso i partecipanti ad una gara di affidamento di servizi di ingegneria e architettura che hanno offerto un ribasso al compenso come calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri). Secondo ANAC “i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e dell’autovincolo impediscono che nel caso di specie possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa disporsi l’esclusione dei concorrenti che precedono l’istante nelle graduatorie dei lotti 1 e 3 per aver formulato un ribasso incompatibile con la L. 49/2023”. Concetto completamente riformato dal TAR Veneto secondo il quale la disciplina di gara deve ritenersi essere stata eterointegrata dalla legge n. 49/2023.
Come si procede nelle gare?
Sciolto il dubbio dell’eterointegrazione dell’equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023 all’interno dei bandi di gara di progettazione, come deve procedere l’amministrazione?
Intanto è bene ricordare che il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti) dispone:
- all'art. 108, comma 1 che "le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita";
- all'art. 108, comma 2, lettera b) che siano aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo "i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro".
Equo compenso e ribasso: due fattori chiave
Non è, dunque, vietato per la stazione appaltante valorizzare la componente ribasso rispetto all’importo a base di gara calcolato sulla base dei parametri stabiliti dal citato D.M. 17/06/2016.
Occorre, però, tenere a mente almeno due fattori chiave:
- la legge n. 49/2023 parla di equo “compenso”;
- il DM 17/06/2016, per la determinazione del corrispettivo a
base di gara, prende in considerazione:
- il compenso;
- le spese e gli oneri accessori.
La determinazione dell’equo compenso
Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1.
- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al Decreto Parametri.
- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 ed è calcolato dall'espressione: P=0,03+10/V0,4
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
Il compenso è, quindi, determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= ∑ (V×G×Q×P)
La determinazione delle spese e degli oneri accessori
L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:
- in misura non superiore al 25% del compenso, per opere di importo fino a euro 1.000.000,00;
- in misura non superiore al 10% del compenso, per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00;
- in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare, per opere di importo intermedio.
Mentre sul parametro CP non sarà possibile formulare alcun ribasso, la competizione sul prezzo si potrà fare sull'importo delle spese e degli oneri accessori.
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