Gazzetta ufficiale: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto relativo ai Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza
Sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Cosa definisce il decreto
Il Decreto in argomento, previsto dall’articolo 46 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro definisce
- i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
L’articolato e gli allegati del decreto
Il decreto che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e, quindi, il 5 ottobre 2022, è costituito dai seguenti 8 articoli:
- art. 1 - Campo di applicazione
- art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori
- art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
- art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
- art. 6 - Requisiti dei docenti
- art. 7 - Disposizioni transitorie e finali
- art. 8 - Entrata in vigore
e dai seguenti allegati:
- Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (articolo 2, comma 1)
- Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (articolo 2, comma 1)
- Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 1)
- Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 2)
- Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio (articolo 6)
A quali attività si applica
Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente nei luoghi di lavoro destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
A quali attività non si applica
Non si applica:
- ai mezzi di trasporto;
- ai cantieri temporanei o mobili;
- alle industrie estrattive;
- ai pescherecci;
- ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
Relativamente alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al nuovo decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Documenti Allegati
Decreto 02/09/2021IL NOTIZIOMETRO