Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto-legge con l’obbligo vaccinale per gli over 50
Le disposizioni contenute nel testo del decreto-legge mirano a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
L’articolato del provvedimento
Compongono il decreto-legge i seguenti 6 articoli:
- art. 1 - Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2
- art. 2 - Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
- art. 3 - Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 4 - Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
- art. 5 - Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolasticaEntrata in vigore
- art. 6 - Entrata in vigore.
Le disposizioni contenute nel testo del decreto-legge mirano a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
Obbligo vaccinale (art. 1)
Il testo introduce sin da oggi (data di entrata in vigore del decreto-legge) e sino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni e la disposizione si applica, anche, a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di oggi, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.
In ogni caso, a far data dal 15 febbraio prossimo, a tutti i lavoratori pubblici e privati, compreso quelli che da oggi hanno l’obbligo vaccinale, sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.
L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
-
soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
-
soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
-
soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Estensione dell’obbligo vaccinale al personale universitario (art. 2)
Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Green Pass Base (art. 3)
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono:
- ai servizi alla persona;
- ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del dereto-legge aprovato.
La nuova disposizione si applica a decorrere dal 20 gennaio 2022 ai soggetti di cui alla perecednte lettera a) mentre negli altri casi la decorenza è dall’1 febbraio 2022.
Gestione dei casi di positività nella scuola (art. 4)
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
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Documenti Allegati
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