Governance PNRR e Codice dei contratti: concorrenza e trasparenza a rischio
Nella memoria del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho critiche alle modifiche a tempo apportate dal Codice dei contratti
Per domani alle 15:30 è stata convocata una riunione delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati con all’Ordine del giorno la conversione in legge del D.L. n. 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure in cui dovrebbero essere definita l’ammissibilità degli emendamenti presentati che si preannunciano in grande numero.
Decreto-legge Governance PNRR: le memorie presentate
Ieri abbiamo pubblicato, in un nostro articolo, tutte le oltre 100 memorie presentate nel corso delle audizioni e la nostra curiosità si è indirizzata su quella della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo firmata dal Procuratore Nazionale Federico Cafiero De Raho che tratta alcune delle modifiche a tempo apportate al Codice dei contratti.
Codice dei contratti: le modifiche a tempo
Dalla lettura della memoria di De Raho ho accertato di essere in buona compagnia e altri come me pensano che le attuali e vigenti disposizioni in deroga del Codice dei contratti per quanto concerne gli affidamenti sottosoglia non hanno nulla a che vedere con la concorrenza e la trasparenza.
Il Procuratore De Raho esordisce precisando che “Dalle analisi svolte dalla DNA sulla base dei risultati delle attività investigative e dei contenuti delle pronunce giudiziarie, emerge che la partecipazione delle ditte mafiose agli affidamenti pubblici sia concentrata soprattutto nel circuito delle autonomie locali, in particolare nei Comuni, e tra questi maggiormente in quelli di ridotte dimensioni che affidano una quota consistente di appalti pubblici nei settori sanitario ed edile, ampiamente presidiati dalle imprese mafiose.” Ed aggiungendo che “Nei piccoli Comuni le organizzazioni - come è confermato dall'esperienza giudiziaria stringono più agevolmente accordi politico-mafiosi, determinando l'elezione di soggetti che, in cambio, gestiranno la cosa pubblica favorendo le imprese contigue alla cosca dominante, in ciò agevolati dalla presenza, nei posti chiave dell'apparato amministrativo, di soggetti vicini alle consorterie criminali la cui assunzione, nei contesti storicamente controllati dalle cosche, è stata nel tempo favorita”
Sulla base delle precedenti affermazioni, il Procuratore Nazionale De Raho fa presenti le criticità che è possibile riscontrare nell’articolo 48 e nell’articolo 51, comma 1, lett. a) del provvedimento precisando, in riferimento all’articolo 48, che “L'articolo 48, al comma 3, prevede, per l'affidamento dei contratti pubblici relativi agli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Tale possibilità è limitata ai casi in cui, per circostanze imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione previsti dai piani. A parere dell'Ufficio quello che sembra un caso eccezionale, per l'urgenza delle procedure, potrà diventare una procedure ordinaria”.
La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
In pratica, dunque, il Procuratore nazionale non dice altro che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara potrebbe diventare una procedura ordinaria ed incorrere, quindi, nella possibilità che detti appalti possano spingere la partecipazione di ditte con qualche problematica oltre, aggiungiamo noi, a limitare la concorrenza e la trasparenza.
Nella stessa memoria il procuratore De Raho, in riferimento all’articolo 51, comma 1, lettera a) che ha portata generale e non limitata agli "appalti PNRR e PNC, precisa che le criticità più consistenti riguardano tale articolo che modifica alcune disposizioni del DL 76/2020 aggiungendo che “ In particolare, attraverso la modifica dell'art. 1di tale DL, viene prorogata sino al 30 giugno 2023 la possibilità di disporre l'aggiudicazione dei contratti sotto la soglia comunitaria con procedure semplificate, in precedenza consentita fino al 31.12.2021; si interviene inoltre ampliando il limite di valore che regola le procedure e semplificando ulteriormente la procedura negoziata.
All'esito di tali modifiche le procedure semplificate consistono in:
- possibilità di procedere ad affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 € (nell'originario decreto tale limite era fissato a 75.000 €) e per lavori di importo inferiore a 150.000 €;
- possibilità di
utilizzare la
procedura negoziata
senza bando, previa
consultazione di:
- 5 operatori per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a
- 139.000 euro (prima 75.000) e fino alla soglia comunitaria;
- 5 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1
- milione di euro;
- 10 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 1milione di euro e fino alla soglia comunitaria.”
Una tale situazione, ove venga approvato i testo di tali articoli 49 e 51 così come attualmente vigente, non può far altro che ampliare le disposizioni del decreto legge n. 76/2020 che hanno, di fatto, liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti "sotto soglia" e che attribuiscono alle stazioni appaltanti la possibilità di affidare una grande quota degli appalti pubblici sia riguardanti servizi e forniture sia lavori, senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità ed informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti, le quali potranno dunque procedere con affidamenti diretti o semplicemente consultando complessivamente 5 o 10 ditte.
Precisa, anche, il Procuratore De Raho che “Attraverso tali semplificazioni gli amministratori dei Comuni di piccole dimensioni (su cui si concentrano, come si è detto, le maggiori criticità) vengono a disporre di ulteriori ed incisivi poteri, che possono prestarsi a facili distorsioni. La norma deve infatti essere valutata in relazione all'inattuata (o avviata in minima parte) riduzione del numero delle stazioni appaltanti, a cui più avanti si farà cenno. A questo proposito si rivela illuminante la lettura dei decreti di scioglimento dei Consigli comunali ex art. 141 TUEL, dai quali emerge il ripetuto ricorso ad affidamenti diretti, a cottimi fiduciari e a proroghe di servizi, disposti in favore di imprese riconducibili al locale contesto criminale, a volte persino in favore di imprese colpite da interdittive antimafia. Tra le altre considerazioni che si ritiene utile sottoporre alle Commissioni vi è quella attinente il consistente rischio di penetrazione delle ditte mafiose proprio negli appalti di minore importo.”
IL NOTIZIOMETRO