Gravi difetti dell’opera: responsabilità e risarcimento danni
La Cassazione chiarisce le responsabilità di appaltatori, subappaltatori e direttori dei lavori in caso di denuncia per vizi di realizzazione.
Risarcimento danni e responsabilità per gravi difetti dell’opera: in caso di appalti e subappalti, di chi è la colpa? Ed entro quando va presentata la denuncia? Si tratta di aspetti interessanti e piuttosto frequenti in tema di progettazione e lavori edilizi, presi questa volta in esame dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24052/2021.
Gravi difetti dell’opera: termini per la denuncia
La questione nasce dalla condanna in secondo grado nei confronti di un’impresa appaltatrice, dell’impresa subappaltatrice, in solido con il direttore dei lavori, al rifacimento di tutti i massetti di un immobile per vizi di realizzazione; tale rifacimento avrebbe dovuto anche estendersi all'intera pavimentazione. Secondo i ricorrenti, non sarebbe stato rispettato il termine di un anno per la presentazione della denuncia una volta accertato il danni, violando i termini dell’art. 1669 del codice civile, che stabilisce appunto che la denuncia di gravi danni per difetti di suolo o costruzione verificatisi entro 10 anni dalla loro realizzazione, può essere fatta entro un anno dalla scoperta del vizio stesso.
Gli ermellini, respingendo il ricorso, hanno fatto presente che in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera, il termine per la denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la loro gravità e non si sia acquisita con adeguati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.
Responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore
Nel caso in esame, la ricorrente lamentava anche di non avere ricevuto comunicazione da parte dell’appaltatore della comunicazione della violazione dell’art. 1669. Sul merito la Cassazione ha precisato che la mancata comunicazione del difetto da parte dell’appaltatore non esime l’impresa subappaltatrice da responsabilità.
Questo perché la partecipazione nel procedimento per accertamento tecnico non solo dell'appaltatore, ma anche del subappaltatore nei confronti di quest'ultimo non rende più necessaria la denuncia ex art. 1670 cod. civ.
Tipologia e suddivisione del risarcimento danni
Infine, gli ermellini hanno sottolineato come il fatto dannoso sia stato giustamente attribuito ad appaltatore, subappaltatore e direttore dei lavori, con condanna in solido al rifacimento dei massetti e al risarcimento del danno perché tale condanna riguarda il rapporto degli esecutori dell'opera rispetto al committente.
I rapporti tra esecutori vengono invece ripartiti in questo caso nella misura dell’80% all’appaltatore e nella misura del 20% a subappaltatore e direttore dei lavori.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 6 settembre 2021, n. 24052IL NOTIZIOMETRO