Gravi violazioni fiscali definitivamente accertate: legittima l'esclusione automatica

Il parere di ANAC: nessun margine di valutazione se ricorrono entrambe le condizioni previste dal Codice, ovvero la gravità e la definitività

di Redazione tecnica - 18/12/2024

In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è obbligatoria l’esclusione dell’operatore economico dalla gara in quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della violazione e della definitività dell’accertamento, in quanto la fattispecie rientra tra le cause di esclusione automatica previste dall'art. 94, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

Cause di esclusione automatica: ANAC sulle gravi violazioni fiscali accertate

A specificarlo, confermando la piena legittimità del provvedimento di esclusione e segnalazione ad ANAC è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere di precontenzioso ANAC del 3 dicembre 2024, n. 564 relativo a una procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio.

Dopo avere formulato la proposta di aggiudicazione in favore della società istante, la SA ne ha disposto l’esclusione per gravi violazioni definitivamente accertate per importi nel complesso superiori a 5mila euro.

Sulla questione, ANAC ha evidenziato come l’importo del debito sia stato saldato soltanto dopo le verifiche effettuate dalla SA; pertanto, il pagamento in data successiva al termine di presentazione delle offerte non consente al concorrente di sanare il mancato possesso del requisito generale.

Ricorda in proposito l'Autorità che l’articolo 94 dedicato alle cause di esclusione automatica annovera al comma 6 le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

L’Allegato II.10 le individua, precisando che l’esclusione non si dispone quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta

Gravi violazioni definitivamente accertate: i presupposti per l'esclusione automatica

Recependo gli arresti giurisprudenziali già raggiunti nel vigore del vecchio Codice, il d.Lgs. n. 36/2023 per la comminatoria dell’esclusione dalla gara, prevede il ricorrere di entrambi i presupposti:

  • la gravità della violazione;
  • la definitività dell'accertamento;

L’omissione contributiva oggi è individuata proprio dall'allegato II.10 che all’art.1 stabilisce: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6 del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, pari a 5mila euro, come indicato dalla Legge n. 205/2017, con decorrenza dal 1° marzo 2018.

L’importo deriva dall’omesso versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a 5mila euro, e non per singole cartelle, comprensiva di interessi e sanzioni.

Esclusione automatica è vincolata e non permette valutazioni discrezionali

Tale meccanismo escludente ha natura vincolata, e quindi non è consentita alcuna valutazione in ordine all'incidenza delle violazioni riscontrate sull’affidabilità dell'operatore economico. Infatti “… i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara ….”.

L’ambito entro cui l’irregolarità fiscale può essere tollerata ai fini dell’ammissione alla procedura non può che avvenire mediante un quantum debeatur predeterminato in maniera assoluta, oggettiva e certa, in modo da escludere qualunque potere valutativo in capo alla stazione appaltante e limitare quello degli stessi Stati membri in ossequio a quanto previsto dall’art. 57, par. 3, della direttiva 2014/24/UE che appunto consente agli Stati membri di introdurre una deroga all’obbligo di esclusione per infrazioni di piccolo importo, imponendo agli Stati stessi la specificazione del criterio così posto.

Per tali ragioni, l’art. 96 co. 6, che prevede misure di self cleaning idonee a dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico per tutte le cause di esclusione automatica e non di cui agli artt. 94 e 95, tuttavia espressamente esclude dal perimetro applicativo dell'istituto le violazioni fiscali e previdenziali “gravi” di cui al comma 6 dell'art. 94 e al comma 2 dell'art. 95.

Conclude quindi ANAC che è legittima l’esclusione disposta in danno dell’istante nella gara in oggetto ai sensi dell’art. 94 co.6 d.Lgs. n. 36/2023.

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