Gravi violazioni fiscali: esclusione automatica incompatibile con il diritto UE?
I dubbi del TAR: l'avvenuto pagamento o l'impegno a farlo dopo la scadenza per la presentazione delle offerte potrebbe evitare l'esclusione del concorrente?
L’automatismo nelle esclusioni dalle gare d’appalto per gravi violazioni tributarie potrebbe entrare in contrasto con il diritto europeo, nei casi in cui il concorrente estingua il debito o si impegni a farlo anche dopo la scadenza dei termini della presentazione delle offerte.
Gravi violazioni fiscali: il dubbio del TAR sull'esclusione automatica
Il dubbio è stato sollevato dal TAR Lazio, con l’ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3112, con la quale ha evidenziato la possibile incompatibilità dell’art. 94, comma 6, del d.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) con la normativa comunitaria, in particolare con l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità.
L’ordinanza è stata emessa nell’ambito di un contenzioso proposto da un RTI, escluso da una procedura di affidamento di servizi di ingegneria, indagini e rilievi per la progettazione di fattibilità tecnica esecutiva.
Il punto critico evidenziato dal TAR riguarda la norma del Codice Appalti, secondo cui l’impegno al pagamento di tributi e contributi deve risultare perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena l’esclusione automatica dell’operatore economico dalla gara.
Secondo il Collegio la norma italiana potrebbe entrare in contrasto con il principio di proporzionalità, cardine del diritto europeo in materia di contratti pubblici. In particolare, l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, che disciplina le cause di esclusione dagli appalti pubblici, prevede infatti che la valutazione dell’affidabilità di un operatore economico debba essere effettuata caso per caso, consentendo alle stazioni appaltanti di valutare le circostanze specifiche e l’eventuale adozione di misure correttive.
Cause di esclusione automatica: occhio alla compatibilità con il diritto UE
In questo contesto, il TAR ha quindi ritenuto necessario approfondire se l’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, del Codice Appalti possa considerarsi eccessivamente rigida e sproporzionata, senza lasciare spazio a una valutazione concreta della gravità della violazione.
Il tribunale amministrativo ha quindi disposto un termine di 10 giorni per consentire alle parti di presentare memorie, che presumibilmente saranno utili in caso si decida di sottoporre alla CGUE della questione della compatibilità della norma nazionale con il diritto europeo.
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