Il Green Pass viola la riservatezza sanitaria?
L’ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito se la certificazione verde possa fornire dati sensibili sulla salute dei cittadini.
In molti l’hanno definita “dittatura sanitaria”, per tante ragioni, dai lockdown all’obbligo di mascherina fino agli ingressi contingentati e ai tavoli con numero limitato di commensali. E, con l’arrivo del vaccino contro il Covid-19, si è aggiunta la bega sui Green Pass. Perché in tanti hanno storto il naso davanti alla certificazione verde, vista come una limitazione della libertà e una violazione della privacy sui dati sensibili.
Green Pass e privacy: interviene il Consiglio di Stato
A breve, l’esibizione del Green Pass diventerà obbligatoria anche sui luoghi di lavoro, dagli uffici pubblici a quelli privati. Ma davvero la richiesta del certificato di vaccinazione può essere vista come una lesione del diritto alla riservatezza sanitaria? Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 5130/2021, ha dato una precisa risposta in merito.
Green Pass e riservatezza sanitaria
Nel caso in esame, gli appellanti hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, relative al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell’infezione SARS-CoV-2, mediante l’impiego della certificazione verde COVID-19 (cd. “Green pass”), chiedendone l’integrale sospensione dell’efficacia, lamentando la lesione del loro diritto alla riservatezza sanitaria, il rischio di discriminazioni nello svolgimento di attività condizionate al possesso della certificazione verde, nonché il pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi.
I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello perché dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso del Green Pass non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus), non sussiste una lesione del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta.
Green Pass è uno strumento discriminatorio?
Non solo: il d.P.C.M. impugnato ha ad oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell’istituto del cd. Green pass e rimangono invece estranei i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un’attestazione di “negatività” al virus, cui gli appellanti riconducono i lamentati effetti discriminatori.
Inoltre, l’ordinanza evidenzia che, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, l’eventuale depotenziamento degli strumenti legislativi (quali, appunto, quelli incentrati sull’utilizzo del cd. Green pass) destinati ad operare in modo coordinato, determinerebbe un vuoto regolativo foriero di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale e ha ottenuto la certificazione verde.
Documenti Allegati
Ordinanza Consiglio di Stato 17 settembre 2021, n. 5130IL NOTIZIOMETRO